martedì 7 ottobre 2008

Tutela giurisdizionale, tutela amministrativa ed esecuzione delle sanzioni

Il legislatore disciplina l’applicazione di una sanzione in capo ad un soggetto che commette violazione così come la possibilità del soggetto di difendersi e replicare, ciò è necessario in un sistema punitivo articolato e complesso come nella riforma della sanzioni tributarie non penali.
Il ricorso contro il provvedimento davanti alle commissioni tributarie è proponibile entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento, sono impugnabili tutti gli atti di irrogazione e quindi quello di contestazione, di irrogazione contestuale e l’iscrizione a ruolo per i ritardati od omessi pagamenti. Il ricorso amministrativo o l’azione davanti all’autorità giudiziaria è ammessa anch’essa entro sessanta giorni, il soggetto che impugna l’atto può anche avvalersi dell’autorità giudiziaria ordinaria evitando il ricorso amministrativo.
La concorrenza di azioni amministrative e giurisdizionali può avvenire in presenza di una molteplicità di soggetti legittimati all’impugnazione del provvedimento.
L’esecuzione delle sanzioni in corso di giudizio è una novità introdotta sulle sanzioni tributarie non penali, il d.lgs 472/97 ha previsto una riscossione frazionata della sanzione irrogata, anche quando non è prevista la riscossione frazionata del tributo cui la violazione si riferisce, si procederà infatti alla riscossione a titolo provvisorio (due terzi dopo la sentenza della commissione provinciale che respinge il ricorso, per l’ammontare che risulta dalla sentenza di primo grado, per l’ammontare residuo determinato dalla sentenza della commissione tributaria regionale).
La sospensione dell’esecuzione delle sanzioni è compito delle commissioni tributarie regionali, questo a garanzia del contribuente. La sospensione deve essere concessa quando viene prestata adeguata garanzia anche a mezzo di fideiussione bancaria e assicurativa. Nel caso in cui non sussista la giurisdizione delle commissioni tributarie ed è stato proposto ricorso amministrativo vale ancora il principio della riscossione frazionata e quindi la riscossa provvisoria della sanzione per metà dell’ammontare dopo la decisione dell’organo al quale è stato proposto il ricorso. Se si ricorre all’autorità giudiziaria contro il provvedimento dell’organo amministrativo l’autorità può disporre la sospensione quando dall’esecuzione del provvedimento può derivare un danno grave o irreparabile; in caso di idonea garanzia è invece obbligata, a disporre la sospensione.
L’azione iniziata davanti all’autorità giudiziaria ordinaria comporta che la sanzione pecuniaria venga riscossa per intero o per il suo residuo ammontare dopo la sentenza di primo grado, salvo diverse disposizioni del giudice. Qualora dalla controversia risulti una somma corrisposta maggiore di quella dovuta l’ufficio provvederà al rimborso della differenza entro novanta giorni.
Ed infine la riscossione frazionata in pendenza di giudizio sia per le sanzioni che per i tributi, se prevista, fa sì che le sanzioni accessorie siano eseguibili solo se il provvedimento di irrogazione è divenuto definitivo.

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