venerdì 3 ottobre 2008

Accertamento analitico e accertamento d'ufficio

Le dichiarazioni dei redditi presentate possono essere investite da diverse metodologie di rettifica e di accertamento. Dalla riforma del 1972-73 si estrapola la forma dell’accertamento analitico: una ricostruzione dell’imponibile attraverso la considerazione delle sue componenti reddituali. L’accertamento analitico valuta diversamente o, se c’è omissione,evidenzia le componenti reddituali ,attraverso una metodologia probatoria diretta,cioè che si avvale di prove storiche,o una ricostruzione presuntiva,cioè una metodologia probatoria induttiva , a tal riguardo le presunzioni devono presentare le caratteristiche di :gravità, precisione e concordanza.
Per i redditi d’impresa è l’esito dell’individuazione o della rettifica di singole componenti attive o passive che conducono ad una sua diversa determinazione. Per le persone fisiche invece consiste nella diversa determinazione del reddito complessivo imponibile attraverso la considerazione delle singole fonti,perciò redditi fondiari,di capitale,di lavoro dipendente o autonomo etc.
Nel caso,invece, in cui il contribuente non presenti la dichiarazione, l’ufficio delle imposte da avvio all’accertamento d’ufficio. L’attività prevede la ricostruzione del reddito imponibile effettivo e, come richiesto dall’art 53 della cost., in base all’esistenza di una effettiva capacità contributiva. L’ufficio determina il reddito del contribuente utilizzando le notizie legittimamente raccolte e può avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità,precisione e concordanza ,grazie proprio alla larga possibilità di movimento datagli dalla norma, nell’attività di ricostruzione. L’ufficio può avvalersi sia della metodologia analitica che induttiva. In ultimo si ricorda che la pretesa impositiva formulata dall’ufficio e corredata di motivazione, fornisce una garanzia defensionale del contribuente tale per cui il giudice può valutare i fatti addotti da entrambe le parti del contenzioso.

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