martedì 7 ottobre 2008

I responsabili per la sanzione amministrativa

Il sistema sanzionatorio tributario non penale si è andato conformando al sistema penale introducendo il riferimento, della sanzione, alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione; la personalizzazione della personalità è un concreto elemento dissuasivo. Nell’evidenziare un principio di effettività dell’autore della violazione si è previsto anche il caso di chi con violenza, minaccia, ha indotto il colpevole a commettere la violazione; Chi si è servito di altri per commettere un illecito risponde in luogo del suo autore materiale. Ripreso sempre dal sistema penale è la figura dell’autore mediato, la più probabile concretizzazione è quella dell’induzione in errore, come ad esempio il caso del professionista che induce in errore il contribuente, non con l’atteggiamento doloso bensì per colpa. Le violazioni di questo tipo sono punibili in caso di dolo o colpa grave e l’ufficio dovrà provare che il professionista abbia agito in questo senso. Ci sono particolari delimitazione all’ipotesi di colpa grave che si rinvengono dal d.lgs. 472/97, una di queste è l’impunibilità dell’autore della violazione e dell’autore mediato quando la violazione è determinata da obiettive condizioni di incertezza. Altro caso che la disciplina sottolinea è quello di concorso di persone, ovvero quando più persone concorrono in una violazione ciascuna soggiace alla sanzione per questa disposta; se i soggetti sono obbligati in solido la disciplina tributaria ha ritenuto opportuno prevedere l’irrogazione di una sola sanzione e perciò salvo il diritto di regresso il pagamento di uno libera tutti gli altri.
Il caso di rappresentanti legali e negoziali di persone giuridiche ed enti con personalità giuridica è affrontato in maniera diversa ovvero la responsabilità in capo a più autori della violazione può condurre ad esiti diversi nell’applicazione della sanzione.
Il pagamento della sanzione più grave estingue tutte le obbligazioni ed è irrilevante il soggetto che provvede al pagamento se la violazione è commessa senza dolo o colpa grave e quando siano state erogate sanzioni diverse. Inoltre, data la limitazione di responsabilità fino ad un massimo di cento milioni (per colpa lieve), per l’eccedenza sopravvive la responsabilità solidale della società o dell’associazione.
Per mortis causa la disciplina dichiara l’intrasmissibilità della sanzione agli eredi, per i soggetti obbligati in solido con il de cuius se avvantaggiati dal comportamento illecito l’obbligazione solidale non si estingue.
In caso di cessione d’azienda la disciplina ha stabilito la responsabilità solidale del cessionario con il cedente sia per il pagamento dell’imposta sia per le sanzioni riferibili a violazioni commesse nell’anno di cessione e nei due precedenti, per quelle già irrogate e contestate nello stesso periodo, anche se si riferiscono a periodi precedenti. L’obbligazione del cessionario è limitata al debito che risulta agli uffici dell’amministrazione finanziaria, alla data del trasferimento. Gli uffici hanno l’obbligo di rilasciare un certificato che attesti l’esistenza o meno di contestazioni in corso; se questo è negativo il cessionario è liberato, come lo è se il certificato non è rilasciato entra quaranta giorni dalla richiesta. Essendo una sorta di chiamata a garanzia del debito sia di imposta che di sanzione, del cedente, resta salva l’escussione preventiva del cedente ed il limite quantitativo della responsabilità solidale entro il valore dell’azienda. Nessuna limitazione di responsabilità del cessionario è prevista nei casi in cui la cessione sia stata attuata in frode ai creditori, se il trasferimento viene effettuato entro sei mesi dalla constatazione rilevante penalmente vi è una presunzione relativa di frode che comporta un’inversione dell’onere probatorio a carico del cessionario che dovrà dimostrare la sua buona fede.

Per la trasformazione e fusione di società il legislatore ha stabilito che :

  1. La società risultante subentra negli obblighi delle società trasformate o fuse, la trasformazione non libera i soci già responsabili illimitatamente,
  2. Nei casi di scissione di società, anche parziale, ciascuna è obbligata in solido al pagamento delle somme dovute per le violazioni commesse prima della scissione.

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