giovedì 2 ottobre 2008

L'illeggittimità dell'atto ispettivo

L’attività di ispezione si risolve in una restrizione di diritti o interessi del soggetto inquisito; inoltre, il procedimento ispettivo è finalizzato al controllo fiscale.Al contribuente sono riconosciuti anche nei confronti della P.A. alcuni diritti definiti fondamentali, in quanto strettamente attinenti all’esplicazione interna della personalità del soggetto. Tali diritti sono il diritto di domicilio, libertà personale, inviolabilità della corrispondenza, segreto professionale, industriale, bancario e il diritto alla c.d. libertà di fatto.
Nei casi però in cui la realizzazione di un interesse pubblico di particolare rilevanza si ponga in contrasto con la tutela individuale, il diritto del singolo viene meno. In particolare, l’attività ispettiva seppur gravemente lesiva dei diritti del soggetto passivo, può essere autorizzata dalla legge solo per gli scopi tassativamente indicati dalla stessa norma, cioè sanitari, di incolumità pubblica, economici e fiscali.
Quando l’organo ispettivo ritiene sussistenti i presupposti legali per procedere ad ispezione e pone in essere l’atto ispettivo, i diritti dell’inquisito si affievoliscono fino a divenire interessi protetti di riflesso dall’ordinamento giuridico. Essi sono destinati a riespandersi una volta concluso l’iter ispettivo. Se l’atto ispettivo degrada il diritto è funzionalmente e territorialmente incompetente; l’interesse del contribuente potrà trovare una tutela consequenziale a quella della non legittimità dell’atto. In particolare, per poter trovare i vizi di legittimità è ancora seguita la ripartizione di vizi di incompetenza, eccesso di potere e violazione della legge. L’incompetenza si realizza quando l’autorità ispettiva abbia esorbitato dai limiti della propria attività invadendo la competenza di un’altra autorità ispettiva. L’incompetenza può essere assoluta o relativa. È assoluta quando all’organo dello Stato non è riconosciuto alcun potere ispettivo. È relativa allorquando l’incompetenza riguarda la materia di pertinenza.
Il secondo dei vizi di legittimità è l’eccesso di potere che sussiste ogni qual volta l’atto ispettivo risulti viziato nel suo aspetto funzionale. In questi casi l’amministrazione finanziaria si avvale di poteri ispettivi per perseguire fini diversi da quelli che la legge prevede per le ispezioni tributarie.
Su istanza del contribuente, l’atto è da ritenersi invalido, pena l’annullabilità dell’atto. L’annullamento è quindi il mezzo mediante il quale si restaura su istanza del privato, la legittimazione amministrativa.La violazione di legge ha carattere residuale, concernendo il contenuto, o la forma dell’atto ispettivo o la procedura seguita dell’organo ispezionante.
Riguardo i vizi formali, essi vanno riferiti all’atto dichiarativo che riassume le operazioni eseguite, quindi qualora le operazioni ispettive non siano fatte risultare dal processo verbale, ma da un atto di natura diversa, tutta l’attività ispettiva svolta sarà viziata da violazione di legge.

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