sabato 4 ottobre 2008

L'autotutela

L’autotutela è il potere , riconosciuto alla pubblica amministrazione, di provvedere autonomamente al ritiro dei propri atti illegittimi o ritenuti inopportuni in sede di riesame . Gli atti di ritiro sono l’annullamento, la revoca e l’abrogazione, lo jus poenitendi della pubblica amministrazione si manifesta attraverso i provvedimenti di ritiro degli atti che non rispondono più all’interesse pubblico,cioè la giusta esazione delle imposte da parte dell’amministrazione finanziaria per mantenere e rimarcare il carattere giusto ed equo; gli atti godono della esecutorietà,ma oltre ad essere eseguiti possono essere eliminati direttamente e autonomamente dalla pubblica amministrazione senza l’intervento dell’autorità giurisdizionale. In virtù del principio della capacità contributiva l’ufficio ha come obiettivo primario quello dell’applicazione delle imposte giuste connesso a quello di improntare le sue azioni ai principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.
L’iter legislativo che ha influenzato, formato e delineato la norma sull’autotutela vede la facoltà dell’Amministrazione finanziaria di procedere con provvedimento motivato all’annullamento totale o parziale, degli atti illegittimi “salvo che sia intervenuto giudicato” . Nel potere di annullamento e di revoca il legislatore esige che si comprende anche il poter di disporre la sospensione degli effetti dell’atto che appare illegittimo o infondato. La disciplina inoltre ha esteso l’esercizio di autotutela ai casi di pendenza del giudizio oltre a confermare la tipologia degli atti impugnabili.
Il potere di annullamento e di revoca spetta all’ufficio che ha emanato l’atto illegittimo o in caso di grave inerzia alla direzione regionale o compartimentale sovraordinata,per gli atti concernenti rinvia anche alle regioni alle province ed ai comuni. Le ipotesi di annullamento d’ufficio in caso di pendenza in giudizio e di non impugnabilità sono:

1) errore di persona

2) evidente errore logico o di calcolo

3) errore sul presupposto dell’imposta

4) doppia imposizione

5) mancata considerazione dei regolamenti d’imposta eseguiti regolarmente

6) manca documentazione successivamente sanata entro i termini di decadenza

7) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni detrazioni o regimi agevolativi precedentemente negati

8) errore materiale del contribuente facilmente individuabile dall’Amministrazione.

Non si procede all’annullamento d’ufficio per motivi sui quali si è gia espressa con sentenza l’Amministrazione finanziaria.In ultimo l’esercizio di autotutela compete per gli atti non impugnati tempestivamente e anche quando ricorrono motivi diversi da quelli a base di sentenza passata in giudicato.

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