martedì 7 ottobre 2008

Le misure cautelari

La riforma non ha risparmiato la disciplina delle misure cautelari; l’ufficio con l’ente impositore date le valutazioni tratte dall’atto di irrogazione della sanzione o dal processo verbale di constatazione e dopo notifica, se ha timore di perdere la garanzia del proprio credito, con istanza motivata, può chiedere al presidente della commissione tributaria provinciale:

- L’iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido

- L’autorizzazione a procedere a mezzo di ufficiale giudiziario

- Il sequestro conservativo dei loro beni

Le misure cautelari sono:

  1. Per i profili soggettivi, richieste dall’ufficio o dall’ente titolari della potestà di accertamento
  2. Per i profili temporali, richieste dopo la notifica degli atti di contestazione, del provvedimento di irrogazione della sanzione, del processo verbale di constatazione (effettiva verifica della violazione)
  3. Per l’organo giudiziario competente, richieste al presidente della commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio o l’ente procedente
  4. Per l’oggetto della richiesta, richieste l’iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e l’autorizzazione a procedere a mezzo di ufficiale giudiziario.

L’istanza in primo luogo deve essere motivata e deve indicare:

- Il titolo in base al quale si procede

- La somma per la quale si richiede la misura cautelare

- La ragione che mette in dubbio la garanzia del credito

- La specifica misura cautelare

- L’individuazione dei beni per i quali si intende procedere

Le misure cautelari vengono applicate anche sui beni o sull’azienda dei soggetti obbligati in solido se richiesto dall’ufficio; i valori dei beni non debbono superare l’importo dovuto per il pagamento della sanzione. Solo nei casi di eccezionale urgenza o pericolo nel ritardo il presidente provvede con decreto motivato e comunque reclamabile entro trenta giorni al collegio.
Quando non ricorrono i casi di eccezionale urgenza o gravità il presidente fissa la trattazione dell’istanza per la prima camera di consiglio utile, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni prima.
Le parti interessate posso prestare garanzia mediante cauzione o fidejussione bancaria o assicurativa per evitare l’esecuzione delle misure cautelari, in modo tale che l’organo davanti al quale si procede possa non adottare o adottare in misura parziale l’ipoteca ed i sequestro conservativo. Se entro centoventi giorni non viene notificato l’atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni il provvedimento cautelare perde di efficacia (si intendono le istanze presentate sulla sola base della notificazione); in tale caso il presidente della commissione tributaria provinciale o il presidente del tribunale dispongono la cancellazione dell’ipoteca.
Espressamente previsto dalla legge è il caso di decadenza delle misure cautelari, il d.lgs 472/97 dispone che se a seguito della notifica il trasgressore o i soggetti obbligati in solido presentano deduzioni difensive l’ufficio deve provvedere l’atto di irrogazione entro centoventi giorni, pena la perdita di efficacia delle misure cautelari. La cessazione dell’efficacia delle misure cautelari avviene a seguito di sentenza favorevole al contribuente, cioè caso in cui sia stata emessa una sentenza che accoglie il ricorso o la domanda, dove il giudice ritiene infondata o illegittima la motivazione adottata; in questi termini la sentenza comporta la cancellazione dell’ipoteca. Nel caso la sentenza sia solo parzialmente favorevole il giudici ridurrà proporzionalmente l’entità dell’iscrizione o del sequestro. Se la sentenza è pronunciata dalla Corte di Cassazione a tal riguardo provvederà il giudice la cui sentenza è stata impugnata con giudizio di cassazione.
Vi è la possibilità di una sospensione dei rimborsi quando l’autore della violazione vanta un credito nei confronti dell’amministrazione finanziaria, la sospensione opera nei limiti della somma risultante dall’atto di contestazione, si ricorda che per gli uffici questo è un atto facoltativo.
Una volta che il provvedimento è definitivo l’ufficio o l’ente competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito, stabilendo il totale o parziale accoglimento del provvedimento dell’ente accertatore. Sia la compensazione che la sospensione devono essere notificate dal trasgressore e dai soggetti obbligati in solido, che possono sempre impugnare l’atto davanti alla commissione tributaria.

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