venerdì 3 ottobre 2008

Accertamento induttivo

L’art. 39 del D.P.R. 600/73 prevede la possibilità dell’ufficio di ricostruire il reddito imponibile d’impresa anche prescindendo dalle scritture contabili avvalendosi quindi di presunzioni semplici e prive dei requisiti gravi, precisi, concordanti. L’accertamento ha inizio se gli elementi dichiarati non corrispondono a quelli in bilancio o si rileva falsità e incompletezza, ma soprattutto, l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza di passività dichiarate. Di base questo tipo di accertamento prevede che non ci sia spazio all’arbitrarietà seppur prescindendo dai requisiti già citati, tutti gli elementi e i fatti rinvenuti devono sottendere la credibilità. L’accertamento induttivo sancisce l’effettivo abbandono dell’efficacia probatoria delle scritture contabili in base a sospetti . In materia d’iva l’accertamento non può mancare dei requisiti gravi, precisi e concordanti, infatti l’ufficio procede in caso di omessa presentazione di dichiarazione da parte del contribuente non prevede la norma l’accertamento sintetico ma la ricostruzione del reddito netto deve fondarsi sulla reale attività del contribuente.

Nessun commento: