venerdì 3 ottobre 2008

Avviso di accertamento per le imposte sui redditi e per l'IVA

Nello schema di procedimento di imposizione si distinguono una serie di sequenze successive caratterizzate dalla tenuta delle scritture contabili e dalla dichiarazione, dal controllo delle prime e della seconda anche attraverso l’espletamento dei poteri ispettivi e dall’eventuale accertamento in rettifica mediante la notifica di avvisi di accertamento. Gli uffici delle imposte procedono al controllo delle dichiarazioni e all’individuazioni dei soggetti che hanno omesso la presentazione. In base ai risultati dei controlli e delle ricerche effettuati, gli uffici procedono alle eventuali contestazioni attraverso accertamenti in rettifica delle dichiarazioni presentate e accertamenti d’ufficio nei confronti dei soggetti che hanno omesso la dichiarazione.
In materia di IVA si utilizza una terminologia diversa in quanto la normativa prevede un atto di accertamento denominato avviso di rettifica in caso di contestazione della dichiarazione annuale presentata dal contribuente e un atto di accertamento dell’imposta denominato avviso di accertamento, se il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale.
Nell’uno e nell’altro caso, gli uffici procedono alla rettifica delle dichiarazioni presentate quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o, per le sole persone fisiche, non sussistono o non spettano in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni di imposta indicate nella dichiarazione oppure quando risulti un’imposta sul valore aggiunto inferiore a quella dovuta ovvero un’eccedenza detraibile o rimborsabile, superiore a quella spettante.

Riguardo l’emanazione dell’atto di accertamento, i presupposti sono 3:

a. Difformità tra capacità contributiva dichiarata ed effettiva

b. Competenza dell’ufficio che emette l’accertamento

c. Mancata decadenza del termine antro il quale l’accertamento deve essere effettuato

La competenza spetta in materia di imposte dirette all’ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata. Il domicilio fiscale è il comune in cui la persona è iscritta all’anagrafe.
In caso di italiani che si trovano all’estero, il loro domicilio fiscale è il comune della loro ultima residenza in Italia.
Per i soggetti non residenti, ove trattasi di persone fisiche verrà quale domicilio fiscale il comune dove si è prodotto il reddito o nel caso in cui il reddito si produce in più comuni, quello in cui si è prodotto il reddito più elevato. In materia di IVA l’ufficio competente è quello provinciale del comune in cui si ha il domicilio fiscale. Per i non residenti, l’ufficio competente è quello della provincia di Roma. Gli accertamenti per i 2 settori impositivi devono essere notificati entro il 31/12 del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione; entro il quinto anno successivo se non è stata presentata la dichiarazione. Ai fini della legittimità degli avvisi di accertamento, gli accertamenti richiedono siano sottoscritti dal capo dell’ufficio; se ciò non avviene l’atto è nullo e può essere contestato di fronte alle commissioni tributarie. L’accertamento deve recare l’indicazione dell’imponibile o degli imponibili accertati e delle aliquote applicate.Si richiede anche che gli atti di accertamento siano motivati. In questo modo il contribuente riesce a capire come si è arrivati ad un risultato diverso rispetto alla dichiarazione.
In caso di utilizzo di particolari metodologie di accertamento è necessario che l’ufficio esponga anche espressamente le ragioni che le hanno consentite essendo tali metodi previsti in casi particolari. La conoscenza di tali fondamentali elementi consente al contribuente di espletare il diritto di difesa che gli è stato espressamente dalla stessa Carta Costituzionale. Per cui l’obbligo di motivazione trova fondamento nel diritto di difesa del contribuente. Poiché si possa ritenere soddisfatto l’obbligo di motivazione, occorre che l’ufficio inserisca nell’atto di accertamento tutti gli elementi che sono a sua conoscenza e l’iter logico seguito per giungere ad una certa quantificazione della capacità contributiva del soggetto passivo diverso da quella dello stesso dichiarata od omessa. La giurisprudenza non ha sempre accolto i profili di illegittimità della motivazione: ha così elaborato un distinguo tra motivazione mancante e motivazione insufficiente. La prima rende nullo e insanabile l’atto, la seconda è suscettibile di essere sanata in corso di giudizio a seguito di una sorta di integrazione resa possibile tramite l’attività ulteriore dell’ufficio.
Dalle problematiche relative alla motivazione occorre tenere distinto il profilo della prova dei fatti affermati nell’accertamento. Infatti mentre con la prima (motivazione) si esprime l’iter logico argomentativi che l’ufficio percorre attraverso la valutazione dei fatti che sono a sua conoscenza, con la sua seconda l’ufficio dimostra l’esistenza dei fatti che ha utilizzato.L’ufficio deve immettere nell’atto l’indicazione delle prove sulle quali si fonda la pretesa impositiva e le valutazioni di fatto e di diritto che ad essa coincidono; di contro, potrà fornire la prova già indicata o integrarla se insufficiente, anche in sede di giudizio.
Gli atti di accertamento devono essere portati a conoscenza del contribuente tramite la notificazione:

a) La notificazione è eseguita dai messi comunali

b) Il messo deve far sottoscrivere dal consegnatario l’atto o l’avviso

c) La notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario, salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie

d) È in facoltà del contribuente eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti.

La variazione o la modificazione dell’indirizzo che non risultano nella dichiarazione annuale, ai fini delle notificazioni hanno effetto, per le persone fisiche, dal 60esimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica.

Per il contribuente l’atto di imposizione dovrà intendersi definitivo ove siano decorsi i termini per l’impugnazione oppure quando l’impugnazione sia respinta. Sotto il profilo della riscossione, l’atto di accertamento divenuto definitivo costituisce titolo per la riscossione dei relativi importi.

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