giovedì 2 ottobre 2008

I Poteri Istruttori (2)

Ispezione negli Istituti professionali e negli Istituti di credito

Nell’ambito dei segreti riconosciuti e tutelati dal diritto, quello professionale è caratterizzato dall’elemento soggettivo e dall’inevitabilità di ricorrere a determinate persone per la cura dei propri interessi che altrimenti resterebbero privi di idonea assistenza. Peraltro il segreto professionale si presenta come un vero e proprio obbligo giuridico penalmente sanzionato in caso di violazione.
Ora è previsto che in ogni caso è richiesta l’autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell’autorità giudiziaria più vicina per l’esame dei documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale, ferma restando la norma all’art. 103 del codice di procedura penale. Ora nell’attuale sistema, l’autorizzazione del procuratore della Repubblica non è richiesta ai fini di un mero controllo amministrativo contabile, ma solo per rimuovere un’eventuale eccezione di segreto professionale di cui il professionista intenda avvalersi a tutela di entrambi i documenti o a salvaguardia di particolari notizie.
Le categorie di artisti e professionisti sono considerati in ordine all’espressa previsione della necessità della presenza del titolare dello studio o di un suo incaricato onde eseguire l’accesso.
Da un’interpretazione sistematica, sembra che le ispezioni della documentazione amministrativo- contabile non troverebbero spazio nella tutela dell’art. 103 c.p.p., che comunque riguarda solo una categoria di professionisti: avvocati e procuratori. Pertanto le garanzie di libertà del difensore di cui all’art. 103 c.p.p. sembrano riguardare esclusivamente l’ispezione e ricerca di documenti e la richiesta di notizie per i quali è eccepito il segreto professionale.
Viene sancita l’inutilizzabilità dei risultati delle operazioni compiute quando siano eseguite senza osservare le predette disposizioni a garanzia del difensore, tra le quali rientra anche l’espresso divieto di sequestro presso lo stesso di carte o documenti relativi all’oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpi del reato.
Di fronte all’eccezione di segreto professionale posto dal difensore nel corso di ispezione e ricerche di documenti, l’organo procedente trova dei limiti all’esercizio dei poteri ispettivi determinati tassativamente dalla legge a garanzia della libertà del difensore, la cui violazione comporta, oltre che eventuali responsabilità penali, la caducazione espressa di ogni possibilità di utilizzo. Diversamente se l’eccezione del segreto professionale è posta da altro professionista, l’organo procedente dovrà richiedere una particolare autorizzazione alla procura della Repubblica onde procedere ad ispezione e ricerca di documenti e richiesta di notizie.
Riguardo il segreto bancario, largamente condivisa è la tesi che basa il riconoscimento giuridico e l’obbligo correlativo del segreto bancario nella consuetudine tradizionalmente e universalmente rispettata dalle banche di mantenere il più stretto riserbo sui cliente sulle rivelazioni di affari. Gli uffici delle entrate e la polizia tributaria possono richiedere, previa autorizzazione dell’ispettorato compartimentale delle imposte dirette e per la GF del comandante di zona, alle aziende e istituti di credito e all’amministrazione postale, copie dei conti intrattenuti con i contribuenti con specifica di tutti i rapporti connessi. Gli uffici delle entrate hanno la potestà di disporre l’accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie previste, nonché presso le aziende e istituti di credito e l’amministrazione postale, al fine di poter direttamente rilevare i dati e le notizie relativi ai conti la cui copia sia stata richiesta e non sia trasmessa entro il termine di 60 gg o quando l’ufficio abbia fondati sospetti circa la completezza o esattezza dei dati e notizie riguardanti la copia dei conti trasmessa.Gli uffici delle entrate e della polizia tributaria, previa autorizzazione del direttore regionale delle entrate e per la GF del comandante di zona, possono richiedere a soggetti sottoposti ad accertamenti il rilascio di una dichiarazione contenente l’indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con aziende e istituti di credito (ecc.) in corso ovvero non estinti da non più di 5 anni dalla data della richiesta.Coloro che eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti.



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