giovedì 2 ottobre 2008

La tutela del contribuente

Dianzi al giudice tributario
Per inquadrare la tutela del contribuente, bisogna far riferimento all’art. 113 Cost.: contro gli atti della P.A. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinnanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa; tale tutela non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
Oggetto del processo tributario è in definitiva il controllo della legittimità dell’attività amministrativa di imposizione dei tributi nel caso concreto, controllo che viene svolto con garanzia giurisdizionale da appositi organi di giustizia, le commissioni tributarie.

La giustizia tributaria potrà eventualmente esaminare la legittimità dell’atto ispettivo, solo qualora esso non sia stato precedentemente impugnato e l’illegittimità dello stesso condizioni in modo rilevante l’atto di imposizione oggetto del processo tributario.
Il vigente contenzioso fissa gli atti impugnabili (atti di imposizione contro i quali è ammissibile il ricorso alle commissioni tributarie) e l’oggetto della giurisdizione tributaria (le controversie per le quali è competente il giudice tributario). Tra essi non rientra l’esercizio illegittimo dei poteri ispettivi. Pertanto tali casi deve ritenersi competente, a seconda sia leso un diritto soggettivo o un interesse legittimo, il giudice civile o il giudice amministrativo.

Dianzi al giudice civile
Sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte quelle cause per contravvenzione e tutte le materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile o politico, comunque possa essere interessata la P.A. e ancorché siano stati emanati provvedimenti del potere esecutivo o dell’autorità amministrativa. Questa disposizione attribuisce alla competenza del giudice civile, tra l’altro, le controversie tra privati e P.A.
Le lesioni dei diritti soggettivi da parte dell’autorità amministrativa, nell’esercizio di attività ispettiva, quando presentano carattere di illiceità rendono l’atto inesistente. L’attività ispettiva provoca in tali casi un illecito civile di cui la P.A. può rispondere per i danni conseguenti all’attività illegittima. Il giudice civile provvederà a restaurare giuridicamente la posizione del contribuente leso dall’illecita attività ispettiva.

Dinanzi al giudice amministrativo
La posizione soggettiva di interesse legittimo, ricorre quando un atto amministrativo esista ma sia inficiato da uno dei vizi tipici di illegittimità. La sanzione dell’annullamento, che la legge commina per gli atti amministrativi viziati da illegittimità, ha la funzione della tutela della conformità alla legge dell’atto amministrativo, ma altresì restaura la situazione soggettiva lesa, in quanto rimuove l’atto illegittimo, permettendo così al diritto degradato di riespandersi.
Il complesso degli organi giurisdizionali amministrativi sono: i TAR e il Consiglio di Stato.
Oggetto di impugnazione sarà il processo verbale di constatazione, qualora in esso si ravvisino i vizi di incompetenza, violazione di legge e eccesso di potere, che inficino di illegittimità le attestazioni contenute in tale atto conclusivo del procedimento ispettivo, entro il termine di 60 gg.
Nell’ipotesi in cui l’esecuzione dell’atto ispettivo possa provocare al ricorrente danni gravi e irreparabili, lo stesso può richiedere al TAR, mediante apposita istanza, la sospensione dell’esecutorietà dell’atto impugnato. L’ordinanza non è autonomamente impugnabile avanti il Consiglio di Stato.
L’annullamento dell’atto ispettivo travolge tutte le ulteriori attività poste in essere ai fini strumentali della constatazione, poiché la decisione elimina tale atto dall’effettualità del diritto.



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