venerdì 3 ottobre 2008

Accertamento sintetico

Altro tipo di accertamento è quello sintetico usato dall’ufficio delle imposte per ottenere il reddito imponibile del contribuente non dalle fonti ma da elementi economicamente rilevanti che denunciano un reddito diverso da quello dichiarato. Scostandoci dagli elementi evidenziati dalla norma si va a guardare la situazione del soggetto inquisito, perciò il suo tenore di vita, la disponibilità di beni e servizi, gli investimenti. Elementi questi da cui si può desumere una capacità di spesa diversa ed ulteriore da quella dichiarata, il presupposto dell’accertamento sintetico è che il reddito induttivamente ricostruito si discosti di almeno un quarto da quello dichiarato, stima che considera ovviamente la componente incertezza caratteristica di valutazione. Il reddito determinato induttivamente viene considerato reddito di capitale in questo modo il legislatore supera l’illegittimità costituzionale scaturente dalla determinazione del reddito per via induttiva. L’onere probatorio viene suddiviso tra l’ufficio e il contribuente , il primo ha il compito di procedere alla ricostruzione sintetica portando prova degli elementi raccolti quale base di ricostruzione e motivando le ragioni dell’incidenza di questi sotto il profilo quantitativo;il contribuente invece ha l’onere di provare che il reddito eccedente si componga di redditi esenti o soggetti a ritenuta oppure provare il ricorso al credito, lo smobilizzo patrimoniale o di dimostrare che l’onere gravi su un terzo.
Nell’ambito dell’accertamento sintetico va rilevata la presenza del redditometro(art. 38 D.P.R. 600/73).Questo è una determinazione del reddito legata ad indici di spesa difficilmente riconducibili per i quali si fa una quantificazione generale. A garanzia del contribuente vi è la scelta di circoscrivere l’apprezzamento del redditometro permettendo comunque all’ufficio di servirsi di un utile strumento accertativo. Il decreto amministrativo del settembre 1992,quale atto regolamentare contenente presunzioni in ordine all’entità del reddito determinabile in base ai fatti previsti dallo stesso, contempla i presupposti per l’accertamento, nonché profili cautelativi del contribuente, quali la differenza di un quarto del reddito accertato da quello dichiarato e che quest’ultimo non risulti congruo rispetto a quello desumibile dagli indici dati dal decreto per almeno 2 anni. Le contestazioni utili al contribuente teoricamente sono : far valere, se presenti, i vizi di illegittimità del decreto ministeriale (in tal caso il giudice amministrativo può annullarlo e il giudice tributario può disapplicarlo), e contestare la quantificazione del reddito in base ai coefficienti redditometrici, un’ azione che realtà è impossibile.

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