martedì 7 ottobre 2008

Sanzioni amministrative in materia di diritto tributario

Il sistema sanzionatorio tributario non penale ha subito un processo di innovazione mediante il D.Lgs. 472 del 1997. La nuova disciplina ha superato la vecchia tipologia sanzionatoria risalente al 1929,introducendo per le violazioni di norme tributarie la pena amministrativa chiamata “sanzione pecuniaria”ossia il pagamento di una somma di denaro, e delle “sanzioni accessorie”.

La sanzione pecuniaria gode del carattere afflittivo proprio per questo il legislatore , in coerenza ,ha stabilito che il pagamento non comporta interessi che non può essere trasmessa agli eredi e che ha limiti minimi e massimi aggiornabili ogni 3 anni in linea con la variazione dei prezzi al consumo accertata dall’ISTAT nei 3 anni precedenti. Assai rilevante è il “principio di personalità” della sanzione ossia la riferibilità della sanzione alla persona fisica che ha commesso la violazione,la persona fisica che ha tratto effettivo beneficio dall’infrazione. Per le imprese individuali,le società di persone e i professionisti,le sanzioni cadono sulla persona fisica che ha posto in essere la condotta;nel caso di società o enti dotati di personalità giuridica,le sanzioni verranno applicate agli enti o alle società che nella violazione hanno tratto beneficio.

A riguardo delle già citate sanzioni accessorie ( validissimo deterrente) si intendono:
-interdizione per la durata massima di 6 mesi dalle cariche di amministratore,sindaco,revisore di società di capitali o di enti
-interdizione dal conseguimento di licenze e concessioni o autorizzazioni amministrative per l’esercizio d’impresa o attività di lavoro autonomo,sospensione massima 6 mesi
-interdizione da partecipazione a gare d’appalto e forniture,massimo 6 mesi
-sospensione massima 6 mesi dall’esercizio dell’attività di lavoro autonomo o imprese diverse da quelle indicate dal punto 2.


Il principio di legalità

Il principio di legalità delle sanzioni amministrative in materia tributaria trova le sue radici nell’art. 25 della carta costituzionale, si tratta del favor rei . Il legislatore chiarisce due articolazioni del principio:

  1. nessuno potrà essere assoggettato a sanzioni per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce violazione punibile.
  2. se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e la legge posteriore stabiliscono sanzioni di entità diverse, si applica la legge più favorevole.

Va sottolineato che non può essere assoggettato a sanzione chi ha commesso un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce violazione punibile, è naturale che vi può essere stata una riscossione parziale della sanzione .

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