venerdì 3 ottobre 2008

Studi di settore

Ricompresi nell’accertamento induttivo,gli studi di settore hanno la funzionalità di spingere i contribuenti a non evadere il fisco, imponendo dei minimi di dichiarazione. Il punto di forza di questo strumento è la campionatura dei contribuenti per classi ,settori appunto, che rendono più agevole il processo di accertamento sulle eventuali violazioni commesse; sulla Gazzetta Ufficiale vengono pubblicati gli elementi caratterizzanti l’attività di ciascun settore per consentire una maggiore chiarezza e trasparenza tra gli organi di controllo e i contribuenti. In origine ci si riferiva per questo tipo di analisi a dei coefficienti (tipo di attività, ambito economico, acquisti, prezzi medi, capitale investito, attività lavorativa etc. ) che risultavano troppo generici per alcuni versi, e per altri di numero troppo limitato. Nel 1998 il legislatore ha ritenuto opportuno dettare le modalità di utilizzazione degli studi di settore (legge n. 146,art 10) facendo una sostanziale differenza tra gli esercenti arti e professioni e gli esercenti attività d’impresa con contabilità ordinaria. L’istituto della programmazione fiscale introdotto nel 2005 è una evoluzione del sistema di accertamento mediante studi di settore, l’ istituto della pianificazione fiscale è ino strumento che si è andato ad aggiungere al concordato preventivo biennale per il quale i soggetti interessati vedevano applicare un incremento percentuale a quanto dichiarato nel periodo d’imposta se esercitavano attività d’impresa o arti e professioni. A decorrere dal periodo d’imposta in corso da gennaio 2006,all’istituto della programmazione fiscale possono accedere i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni per i quali trovano applicazione gli studi di settore. I soggetti accettando gli studi di settore vedono determinato preventivamente e per una durata di 3 anni la base imponibile caratteristica dell’attività svolta. Questa rilevazione comporta una riduzione d’imposta fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata, sia per l’IRAP.
La proposta individuale di programmazione fiscale è fatta in base a elaborazioni operate dall’ anagrafe tributaria. Si perfeziona con l’accettazione da parte del contribuente dell’ Agenzia delle Entrate degli importi, che valgono per 3 anni e che individuano la base imponibile caratteristica dell’ attività svolta ,esclusi i componenti straordinari di reddito.
In caso di notifica entro il 31/12/2005 di processi verbali di constatazione con esito positivo, atti di accertamento o rettifica, l’accettazione di proposta deve essere comunicata entro il 16/10/2006 dal contribuente ;sempre in quest’arco di tempo può essere definita in contraddittorio dallo stesso contribuente se è in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali valutati. Con l’accettazione della proposta vi è l’inibizione dei poteri dell’amministrazione finanziaria per la parte che eccede quella programmata, ferma restando l’aliquota del 23%,quelle marginali per l’applicabili al reddito nonché quella applicabile alle società ridotte di 4 punti percentuale;i contributi previdenziali si applicano solo per la parte programmata così come l’ IRAP.
Ai fini IVA il contribuente assolve agli obblighi formali e sostanziali anche se sono inibiti i poteri dell’amministrazione. In caso di divergenza tra gli importi dichiararti e quelli programmati L’Agenzia delle entrate deve procedere ad accertamento parziale (considerando il reddito oggetto di programmazione, l’imposta sull’ IVA e in ragione dei volumi di affari).
L’istituto della programmazione cessa di avere effetto dal periodo d’imposta nel quale si è verificata la variazione.

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