sabato 4 ottobre 2008

Accertamento per adesione

Nuova forma di accertamento che a differenza delle altre è definito e definitivo cioè non può essere foriero di contenzioso. L’evoluzione legislativa dal 1958 al 1997 ha introdotto l’accertamento per adesione del contribuente ai fini delle imposte sui redditi e dell’ IVA, la nuova disciplina organica si articola in modo tale da renderlo uno efficace strumento di definizioni a carattere generale della più ampia tipologia di atti di accertamento.
In questo accertamento si vede la pretesa del fisco che si pone in contraddittorio con il contribuente, consentendo l’esercizio di difesa preventivamente, ossia prima dell’emanazione dell’ atto su invito a comparire prima o dopo l’ ispezione se richiesto dal contribuente, e l’esercizio di difesa successiva, ossia dopo la notifica dell’ avviso di accertamento o rettifica.
L’atto di definizione non è e non può essere oggetto di trattativa; è un atto unilaterale, tiene conto della collaborazione esplicata dal contribuente senza esserne condizionato. L’atto viene emanato come subordinato alla contestuale adesione del contribuente che viene cristallizzata nel processo verbale; l’ atto può riguardare tutte le questioni di rapporto tributario, perciò sia documentali che estimative nonché interpretative, ma non si può estendere all’obbligazione né all’applicazione di un’ imposta. L’accertamento parziale nel diritto tributario contemporaneo è inammissibile , questo però non significa che l’intero atto e tutte le controversie debbano essere definite; nel silenzio della norma si ammette la possibilità della rinuncia dell’ impugnazione dell’ avviso con la consequenziale riduzione della sanzione ad un quarto se il contribuente rinuncia all’ impugnazione e alla formulazione di istanza di accertamento e paga la somme complessivamente dovute.
L’ambito oggettivo dell’ accertamento per adesione è costituito dalle imposte più ricorrenti perciò imp. sui redditi ed IVA, successioni e donazioni, registro , ipotecarie e catastali, INVIM e IRAP. Per l’imposta sui redditi ed IVA riguarda ogni tipo di contribuente e ogni tipo di reddito.
L’ambito soggettivo si chiarisce che possono essere parti dell’accertamento tutti i soggetti passivi d’imposta, e quindi persone fisiche e giuridiche, società personali e associazioni e anche sostituti d’ imposta. La procedura può essere eseguita sia dopo la notifica dell’ atto che in fase preliminare alla formazione dello stesso.
Gli effetti dell’ accertamento per adesione sono la DEFINITIVITA’ dallo stesso , la RIDUZIONE della sanzione, l’ ESCLUSIONE DELLA PUNIBILITA’ dei reati convenzionali.
Definitività: l’accertamento non è integrabile né modificabile, l’ interazione ne è consentita solo in caso di sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi che consentono il superamento di alcune soglie minime ossia quella del maggior reddito superiore del 50% di quello definito e il maggior reddito superiore a 150 milioni.
Riduzione delle sanzioni: la riduzione ad un quarto del minimo previsto dalla legge si applica alle violazioni relative ai tributi commesse nel periodo d’imposta attinente all’ accertamento. L’ agevolazione fornita dalla riduzione è stata introdotta dalla nuova disciplina e permette l’ estinzione di tutte le obbligazioni di soggetti diversi dal contribuente autori di violazioni non commesse con dolo o colpa grave.Quando il contribuente rinuncia all’ impugnazione (come già detto sopra) vi è la riduzione di 1/ 4 la stessa è prevista se provvede al pagamento entro i 60 giorni dalla notifica senza però rinunciare alla possibilità di impugnazione.
Gli aspetti procedurali vedono la competenza a procedere all’ accertamento per adesione, dell’ Agenzie delle Entrate nella circoscrizione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale. Gli uffici rideterminano la situazione fiscale del contribuente. L’iniziativa può venire dall’ agenzia stessa che in via preventiva può chiamare il contribuente prima della notifica, a comparire oppure può venire dal contribuente stesso che formula un’ istanza inseguito ad accessi, ispezioni e verifiche sul suo conto; in questo caso il termine per impugnare l’atto è sospeso per 90 giorni.
Il procedimento si conclude con la presentazione dell’ atto di accertamento per adesione da parte dell’ ufficio al contribuente. La sottoscrizione dell’atto non perfeziona la procedura ,solo con il pagamento delle somme dovute l’atto può dirsi perfezionato.

1 commento:

Anonimo ha detto...

raggiunto l'accordo con l'ufficiale tributario dell'ufficio delle entrate per pagare, chiedo una rateizzazione. mi viene risposto che al massimo si possono fare 8 rate accompagnate pero' da una fidejussione bancaria o assicurativa. Primo la banca senza garanzie non rilascia fidejussioni e quelle assicurative costano care. Secondo la rata propostami dall'ufficio e' improponibile in base al mio reddito quindi ho fatto io la proposta, cioe' io voglio pagare ma datemene la possibilita'.La loro risposta e' stata cue quella e'l'unica proposta a loro permessa, altrimenti il tutto viene mandato alla gerit la quale poi mi mandera' la cartella esattoriale e quella si puo' rateizzare per un periodo piu' lungo. gli ho risposto che lo sapevo pero' tra la perdita del vantaggio dello sconto tra gli interessi,le sanzioni, le more e quanto altro la cifra sicuramente si raddoppia quindi alla fine il risultato e' lo stesso. Volevo solo dire che se un contribuente vuol pagare lo stato gli dia il modo di farlo, non siamo tutti evasori.