sabato 4 ottobre 2008

Il nuovo interpello

Il nuovo interpello è una particolare forma di interpello dell’amministrazione finanziaria contemplato dall’art. 21 della legge 30/12/1991,che premette al contribuente di conoscere in via preventiva la correttezza e la legittimità del suo operato. Non vi è ancora una disciplina generale in merito ma sono stati delineati i casi di applicazione :

-quando sono stati posti in essere comportamenti elusivi con operazioni e cessioni di cui all’art. 37 bis D.P.R. 600/73

-quando vi è stata interposizione di persone come indicato nell’art. 37 D.P.R. 600/73

- quando ci sia la qualificazione di determinate spese come di rappresentanza e pubblicità.

Il contribuente richiede ,in questi casi, il parere al Ministero delle finanze mettendo a disposizione tutti i documenti conoscitivi necessari alla corretta delineazione del contributo, se entro 60 giorni non vi è risposta o il contribuente non vuole uniformarsi a quanto prestabilito può richiedere l’intervento del Comitato consultivo in base alla potestà di applicazione delle norme antielusive. Qualora entro il termine di 60 giorni il Comitato non risponda trascorsi altri 60 giorni alla diffida ad adempiere del contribuente,equivale il silenzio-assenso. Mentre in caso di parere negativo il contribuente può mettere comunque in atto l’operazione di cui nella fase di contenzioso dovrà difenderne il carattere non elusivo.
Se invece il comitato con il silenzio-assenso oppure con la diretta accettazione, quindi esprime un parere positivo si pone il problema della pronuncia nei confronti dell’amministrazione finanziaria;dato che non esiste una norma specifica,il parere del Comitato non viene giudicato come vincolante,questo è un organo super partes che emette pareri non vincolanti ma comporta l’onere della prova.
La legge 27 del 2000 che indica le disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente ha previsto la possibilità di estendere la facoltà dell’interpello a tutti quei casi in cui si presentino obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle norme tributarie,ci si riferisce precisamente a quelle norme equivoche che conduco a una interpretazione diversa e non corretta. In aggiunta se ci sono circolari,istruzioni e risoluzioni mediante le quali l’Agenzia finanziaria si è già espressa su casi simili o ce ne è informazione adeguata sui siti internet dell’ Agenzia delle Entrate, le condizioni non sono più considerate incerte. Le istanze devono fondarsi su fatti concreti e personali e la presentazione della domanda deve avvenire prima del comportamento del contribuente sia stato posso in essere.
La domanda ai fini di una corretta qualificazione tributaria deve indicare i dati del contribuente, la descrizione del caso, la firma, l’indicazione del domicilio e se richieste dall’ufficio delle documentazioni integrative.

1 commento:

Anonimo ha detto...

ciao scusa ma questi sono riassunti ??? di quale libro?grazie