sabato 4 ottobre 2008

Accertamento modificativo e integrativo, accertamento parziale

Ai sensi dell’art 43 D.P.R. 600/33 al sorgere di nuovi elementi l’ufficio, in possesso di questo materiale probatorio prima sconosciuto, può integrare o modificare avvisi di accertamento precedentemente notificati.
Il legislatore pone limiti agli uffici per integrare e modificare, in quanto l’attività deve sempre e comunque sottostare ai principi di legittimità, ma il suddetto non pone vincoli per la riduzione degli accertamenti né per l’ annullamento di questi. Nel 1992 con un decreto il nostro legislatore è intervenuto introducendo il potere di autotutela per l’amministrazione finanziaria; vi sono disposizioni che rispondono ad esigenze di giustizia sostanziale ed economicità dell’azione amministrativa alle quali l’amministrazione può ricorrere per via autonoma nonché su sollecitazione del contribuente. L’ autotutela non risponde a vincoli temporali o a limitazioni, è a discrezionalità amministrativa e per i profili fiscali consente la revoca, l’annullamento in caso, degli atti amministrativi illegittimi o infondati.
Gli accertamenti modificativi e integrativi rappresentano una deroga al principio generale che contempla l’atto accertativo unico e globale,sulla stessa linea si muove un altro tipo di deroga ovvero l’accertamento parziale. La norma disciplina la possibilità di procedere all’accertamento parziale delle dichiarazioni, qualora l’ufficio riceva segnalazioni (dal centro informativo delle imposte dirette o dalla Guardia di Finanza o da pubbliche amministrazioni o da dati posseduti dall’anagrafe tributaria)di elementi specifici, indicatori di discrepanze tra quanto dichiarato e quanto è realmente imponibile. La possibilità della singola voce contestata non richiede la partecipazione del Comune , che si dimostra necessaria invece per l’accertamento globale.

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