martedì 7 ottobre 2008

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni

Il legislatore in questo ambito ha ritenuto di dettare due diverse discipline, una di base e una derogatoria. La disciplina di base vale come regola generale e si concretizza nella notifica di uno specifico atto di contestazione delle violazioni; la seconda consiste nell’irrogazione immediata, senza previa contestazione, ma contestualmente all’atto di accertamento.
La disciplina ordinaria del procedimento di irrogazione è obbligatoria quando si contestano violazioni che non hanno carattere sostanziale; la procedura definita in deroga, essendo più semplice per l’ufficio o per l’ente accertatore, risulta prevalente tra le due.
La procedura di irrogazione nella disciplina ordinaria vede un primo atto, di contestazione, che deve contenere, a pena di nullità, elementi come:

- Fatti attribuiti al trasgressore

- Elementi probatori dimostranti tali fatti

- Norme applicate

- Criteri seguiti ai fini della determinazione della sanzione dall’ufficio o ente

- Minimi edittali previsti dalla legge per le forme di violazione

La definizione della controversia avviene con il pagamento di un quarto della sanzione indicata ed impedisce l’irrogazione delle sanzioni accessorie. La finalità è quella di abbattere il contenzioso rendendo appetibile al trasgressore la chiusura del profilo sanzionatorio con un pagamento ridotto. Un’altra possibilità per il trasgressore è quella di produrre delle deduzioni difensive entro sessanta giorni, alle quali l’ufficio, nel tempo massimo di un anno, risponde con un atto motivato e provvede ad irrogare le sanzioni. L’atto deve essere motivato a pena di nullità e deve contenere le valutazioni fatte in merito.
Ulteriore possibilità per il trasgressore è l’impugnazione del provvedimenti di irrogazione delle sanzioni entro il termine di sessanta giorni dalla sua notifica, è invece inammissibile l’impugnazione immediata nel caso in cui vengano presentate deduzioni difensive. Ogni possibilità descritta è contenuta per volere del legislatore nell’atto di contestazione.
La procedura di irrogazione nella disciplina in deroga può avvenire secondo la c.d. irrogazione immediata, ovvero senza previa contestazione. Questa può avvenire in due casi specifici:

  1. Con atto contestuale all’avviso di accertamento di avviso o rettifica
  2. Mediante iscrizione a ruolo nei casi di omesso o ritardato pagamento dei tributi (anche le sanzioni derivanti da liquidazioni). L’iscrizione a ruolo non è possibile se l’ufficio ritiene che la violazione sia stata commessa con dolo o colpa grave, e per i tributi cui le violazioni si riferiscono, non è prevista la riscossione a ruolo. E’ esclusa la possibilità della definizione agevolata.

Il termine di decadenza per l’irrogazione delle sanzione è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, il termine è rispettato anche se la notificazione è s di stata eseguita nei confronti di almeno uno degli autori dell’infrazione, in questo caso il termine è prorogato di un anno.
La prescrizione del diritto di riscossione delle sanzioni è prevista nel termine di cinque anni, va ricordato che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, l’impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione fino alla definizione del procedimento.
In via eccezionale ed in caso di richiesta dell’interessato è possibile la rateizzazione delle sanzioni, l’accoglimento della richiesta è a descrizione dell’ufficio in base alle valutazioni fatte sul contribuente-trasgressore. Tecnicamente il numero di rate mensili è di un massimo di trenta e l’interessato potrà estinguere in ogni momento l’intero debito; qualora questi salti il pagamento di una sola rata perderà il beneficio della rateizzazione.

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