sabato 4 ottobre 2008

Accertamento presuntivo

Il soggetto passivo d’imposta non sempre detiene la contabilità regolarmente e trova agevolazioni nell’omettere , in sede di dichiarazione, la reale situazione fiscale, ai fini di una conoscenza veritiera di questa gli uffici possono avvalersi dell’accertamento presuntivo. Le ricostruzioni presuntive si differenziano dalla ricostruzione diretta del fatto ,che avviene quando si ha una traccia del fatto stesso, la distinzione fatta dal legislatore è in: Legali, Assolute o Relative e Semplici :

  • Legali: la legge stabilisce la connessione tra fatto noto e fatto ignoto dispensando da qualunque prova coloro a favore dei quali sono stabilite determinando una inversione dell’onere probatorio.
  • Assolute o relative: distinzione fatta in ragione della possibilità concessa di opporsi o meno alle conclusioni predeterminate dalla norma.
  • Semplici: sono quelle che esprimono il rapporto tra fatto noto e ignoto attraverso una inferenza probabilistica.
La normativa stabilisce inoltre che le presunzioni semplici siano lasciale alla prudenza del giudice e vengono considerate se sono gravi precise e concordanti,questo in linea con il loro carattere delicato. Mutuando ciò dal sistema civilistico, in materia tributaria abbiamo la completa esclusione della prova testimoniale ,punto di forza in materia civilistica.

Esempi chiarificatori di quanto detto sono due :

  1. In materia di imposte dirette, abbiamo l’art 32 del DPR 600/73 che presume la natura reddituale dei versamenti bancari del contribuente il quale è chiamato a dimostrare la diversa natura degli stessi o che questi siano stati considerati ai fini della dichiarazione
  2. In materia d’iva art 53 che presume la cessione dei beni acquistati ,importati o prodotti che non si trovino nei locali in cui il contribuente esercita la sua attività.

L’utilizzo delle presunzioni in materia fiscale spetta all’ufficio sia in sede di rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche che dei redditi determinati in base alle scritture cintabili, quando non vi sia corrispondenza tra regolarità formale e sostanziale (sempre che le presunzioni siano gravi precise e concordanti).
L’inosservanza degli obblighi di dichiarazione e di tenuta delle scritture contabili comporta,è possibile, la rettifica anche in base a presunzioni prive dei requisiti di gravità,precisione e concordanza,con il risultato di un affievolimento dell’ onere probatorio a carico dell’ufficio. La legge prevede anche che in via preventiva ci siano chiarimenti tra l’ufficio e il contribuente. Anche in presenza di adempimenti contabili formalmente regolari, gli uffici utilizzano gli studi di settore. È previsto anche l’utilizzo delle presunzioni per l’accertamento sintetico.

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