venerdì 19 settembre 2008

Lo Statuto del contribuente e la riforma del sistema tributario


Lo statuto del contribuente, approvato con legge 212 del 2000, contiene i principi generali dell’ordinamento tributario, del contribuente in attuazione dei principi costituzionali di solidarietà, democraticità e trasparenza del prelievo fiscale.
Tale carta dei diritti del contribuente prevede un insieme di disposizioni volte a tutela e nell’interesse dei cittadini nei confronti del fisco. A tal fine lo Statuto contiene innanzitutto un gruppo di norme specificamente finalizzate alla tutela dei cittadini nei confronti del Fisco e volte ad assicurare al nostro ordinamento maggiore stabilità, chiarezza e conoscenza.
Sono inoltre previste norme sulla redazione di leggi fiscali per attenuare la notevole complessità e incertezza determinata da una produzione eccessiva, caotica e frammentaria.
Sono anche contemplate le disposizioni relative a diritti e garanzie del contribuente in materia di accertamento e riscossione, ed in particolare relative alle ispezioni da parte di uffici fiscali e della Guardia di Finanza.
Le norme sullo statuto costituiscono principi generali dell’ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente da leggi speciali.
Le norme dette, anche essendo norme ordinarie, sono da considerarsi paracostituzionali, in quanto attuativi di norme costituzionali, potendo assicurare la prevalenza di suddetti principi in caso di conflitto con altre norme ordinarie.
I principi dello Statuto sono assimilabili a quelle delle preleggi al codice civile, la cui portata generale ha consentito che le disposizioni in esso contenute siano generalmente ritenute applicabili a tutto l’ordinamento, anche se anteriori nel tempo alla carta costituzionale.
Paragonabili all’art 12 delle preleggi (riguardo i dubbi interpretativi), i principi generali dell’ordinamento tributario, in forza dei principi costituzionali di cui sono attuazione, sono destinati non solo ad orientare l’ermeneuticità ma anche assicurare la coerenza della produzione giuridica in campo tributario.
L’articolazione della legge 212 del 2000 può inquadrarsi in 3 tipologie rilevanti: disposizioni sulle norme tributarie, disposizioni sugli atti dell’amministrazione, disposizioni a tutela del contribuente.
1) Disposizioni sulle norme tributarie
La legge 212/2000 consente la deroga o la modifica delle disposizioni di legge solo con disposizione espressa e mai con leggi speciali, consente l’adozione di norme interpretative solo in casi eccezionali e con legge ordinaria.

In questo contesto, la prima esigenza dello statuto esprime è quella della chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie. La realizzazione di tale fine deve avvenire attraverso una produzione legislativa che dovrà menzionare l’oggetto del titolo e la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli dovrà menzionare l’oggetto delle disposizioni contenute.
Le leggi e gli atti aventi forza di legge che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario.
A garanzia del contribuente e per la certezza dei rapporti giuridici, si è fissato il principio di retroattività della efficacia delle norme tributarie.

o Le modifiche relative a tributi periodici siu applicano al periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della loro entrata in vigore

o Le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti prima che siano trascorsi 60 gg dalla loro entrata in vigore

o I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.

2) Disposizioni sugli atti dell’amministrazione
Si è previsto che la stessa amministrazione finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria anche curando La predisposizione di testi coordinati ed utilizzando i moderni strumenti di comunicazione elettronica.
Deve essere garantita una conoscenza effettiva degli atti destinati al contribuente (art. 6) comunicando gli stessi nel luogo di effettivo domicilio del contribuente o nel luogo ove il contribuente ha domicilio speciale, provvedendo con modalità idonee ad assicurare la privacy del contribuente stesso.
Si conferma l’esigenza che tutti gli atti dell’Amministrazione finanziaria debbano essere motivati indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che li hanno determinati e dovranno indicare l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni sull’atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento.
3) Disposizioni a tutela del contribuente
a. La tutela patrimoniale
Lo statuto interviene anche sulla tutela dell’integrità patrimoniale del contribuente, specificando i rapporti dello stesso con l’amministrazione per ogni problematica di pagamento. Prevede infatti, vista la possibilità che i rapporti fisco contribuente possano consistere in rispettive situazioni di credito e di debito, che l’obbligazione possa essere estinta anche per compensazione.
b. La tutela dell’affidamento e della buona fede e gli strumenti di garanzia
I rapporti devono essere improntati ai principi di collaborazione e della buona fede (art.7).
Ai doveri dell’amministrazione verso il contribuente, si aggiunge un importante istituto, l’interpello, di cui parte attiva è il contribuente stesso il quale, ove vi siano obiettive condizioni di incertezza nell’interpretazione di disposizioni tributarie ad un proprio caso concreto, può richiedere per iscritto all’amministrazione chiarimenti applicativi.
Il garante del contribuente è un organo collegiale che opera, in piena autonomia, anche sulla base di segnalazioni scritte dei contribuenti o di qualsiasi soggetto interessato, che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria.
Individua i casi in cui le disposizioni in vigore ovvero i comportamenti dell’amministrazione determinano un pregiudizio degli stessi e li segnala al direttore regionale o compartimentale o al comandante di zona della Guardia di finanza competente, al fine di un eventuale avvio del procedimento disciplinare.
c. Le garanzie per le verifiche fiscali
L’arco delle garanzie del contribuente, si completa nelle previsioni dello statuto, anche per i casi di verifiche fiscali. Gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali devono essere effettuate sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo; il loro svolgimento deve essere svolto durante l’orario di esercizio delle attività e la permanenza degli accertatori non potrà superare i 30 gg.
Al momento di inizio verifica, il contribuente dovrà essere compiutamente informato dei diritti e degli obblighi che gli sono riconosciuti in occasione della verifica stessa e le operazioni svolte dovranno essere riportate nel processo verbale.

4) La riforma del sistema fiscale statale di cui alla L. n. 80 del 2003
Legge del 7 aprile 2003 n.80.
La parte generale avrebbe dovuto delineare i principi che caratterizzeranno il nuovo sistema fiscale (es. principi di legalità, capacità contributiva, uguaglianza e adeguare le norme fiscali ai principi comunitari).
Inoltre, la disciplina dell’obbligazione fiscale doveva prevedere principi e regole comuni a tutte le imposte, in ordine a dichiarazione, accertamento e riscossione; dovevano essere minimizzati i sacrifici del contribuente nell’adempimento degli obblighi fiscali; la sanzione fiscale amministrativa doveva trovare applicazione sul soggetto che aveva tratta beneficio dalla violazione; la sanzione fiscale penale doveva trovare applicazione solo nei casi di frode e di effettivo e rilevante danno per l’erario.
La parte speciale doveva essere articolata su 5 imposte: IRE, IRES, IVA e imposta su servizi e accise.
L’IRE avrebbe dovuto avere solo 2 aliquote del 23% e 33% con un sistema adi deduzioni discendenti al crescere del reddito per assicurare la progressività del prelievo ed un’aliquota unica per la tassazione dei proventi finanziari.
Per l’IRES si ha una caratterizzazione dell’applicazione di un’aliquota unica del 33%.
L’Iva doveva essere razionalizzata particolarmente in ordine alla progressiva eliminazione delle ipotesi di in detraibilità, ai regimi speciali e alla semplificazione degli adempimenti.
Infine anche le accise dovevano essere riformulate per una migliore armonizzazione con le direttive comunitarie in materia di fabbricazione e con l’IVA.
A 3 anni dalla riforma il cammino della stessa sembra inesorabilmente interrotto e compromesso.

1 commento:

FLASHY STYLISTA ha detto...

HEY HOW ARE U !thank for your comment !!!please to meet you!!kiss