venerdì 26 settembre 2008

La capacità contributiva

La nozione di capacità contributiva trae origine dall’art. 53 Cost. che recita: tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributari è informato a criteri di progressività.
La capacità contributiva è vista come un’attitudine giuridico- economica alla contribuzione e in quanto tale il presupposto e la base imponibile sono caratterizzati da un contenuto economico; cioè sono suscettibili di una valutazione economica (ex. Non si possono tassare eventuali mode, fede religiose, ecc.).
Il dovere generale della collettività a partecipare alle spese pubbliche rappresenta la garanzia del singolo a tutela della propria capacità contributiva.
La disposizione, collegandosi all’art. 2 Cost. (adempimento di doveri inderogabili di solidarietà politica, economica, sociale), esprime più efficacemente ed esaustivamente il primario dovere di solidarietà della contribuzione. In particolare, la legge disciplina gli elementi essenziali dell’imposizione, nel rispetto dei principi di legalità, di capacità contributiva, di uguaglianza. La disposizione si collega anche all’art. 3 Cost. (dell’uguaglianza), poiché riguarda tutti coloro che in qualsiasi modo hanno rapporti con lo stato sotto il profilo tributario (principio di territorialità).
Oltre che col principio di solidarietà e con quello dell’uguaglianza che ne costituiscono essenziali corollari, la capacità contributiva va collegata con i principi costituzionali di legalità delle ispezioni fiscali, irrilevanza del carattere ecclesiastico e del fine religioso o di culto sotto il profilo fiscale, col diritto di difesa.
La capacità contributiva rappresenta sia un limite che una garanzia:

  1. Una garanzia rispetto al singolo e a tutela ad esso. Esso costituisce un criterio fondamentale per l’interpretazione e l’applicazione della norma tributaria
  2. Un limite verso il legislatore, nel senso di vietare i tributi che non si basano sulla capacità contributiva. Tale limiti presenta 2 aspetti: uno di carattere assoluto (attinente la forza o potenzialità economica quale requisito di qualsiasi forma di tassazione) a carattere relativo nel senso di giustificare diverse forme di contribuzione in relazione a diverse capacità contributive.
    In ordine al limite assoluto, più che riferirsi alla capacità effettiva di pagare mira a garantire che ogni prelievo abbia causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori di ricchezza dai quali sia razionalmente deducibile l’idoneità soggettiva all’obbligazione d’imposta.
L'ambito di applicazione
Secondo la corte costituzionale l’art. 53 si applica alle sole imposte alle quali competerebbe il requisito solidaristico del concorso in base alla tradizionale distinzione tra tributi finalizzati alla copertura di costi di servizi pubblici indivisibili e tributi il cui costo di servizi sarebbe divisibile. Rientrano nelle imposte i contributi causa ricchezza mentre sono escluse le prestazioni a carattere sanzionatorio per l’assenza del requisito solidaristico.L’estensione dell’applicazione dell’art. 53 Cost. a tutti i tributi è giustificata dal fatto che le imposte e le tasse sono caratterizzate da coattività espressa dalle fattispecie impositive a prescindere dalla partecipazione della volontà del privato.
Sono escluse dalla capacità contributiva le prestazioni sanzionatorie perché svolgono funzione di prevenzione o repressione di comportamenti illegali.Per quanto attiene alle agevolazioni ed esenzioni, in linea di principio di capacità contributiva non sarebbero ammissibili fatta eccezione per i casi di necessario o opportuno adeguamento o rispetto di altre norme costituzionali o altri principi dell’ordinamento che ne giustificherebbero la deroga.

Effettività ed attualità
La giurisprudenza costituzionale definisce la capacità contributiva come la idoneità del contribuente a corrispondere la prestazione coattiva imposta, posta in relazione col presupposto al quale la prestazione stessa è collegata.
Il requisito di effettività esprime proprio la concreta idoneità del presupposto rispetto all’obbligazione di imposta; quest’ultimo dovrà avere ad oggetto una manifestazione economica reale che consenta la misurazione di un reddito esistente e non meramente presunto.Se c’è un incremento monetario (incidente la caratteristica dell’effettività) derivante da fenomeni inflazionistici, tale incremento di ripercuote sia sull’imposizione progressiva che su quella ad aliquota fissa: entrambe risultano essere più alte causando un maggiore onere fiscale.
All’esistenza in concreto della capacità contributiva (effettività), va coniugato il profilo della temporalità (attualità) della stessa. La capacità contributiva deve esistere nel momento in cui si verifica il prelievo.
Il requisito dell’attualità andrà verificato particolarmente in relazione: 1) ai tributi retroattivi e 2) ai prelievi anticipati d’imposta.
Per quanto riguarda i tributi retroattivi, non esiste alcuna regola costituzionale che ne vieti la retroattività; tuttavia poiché la capacità contributiva deve intendersi come l’idoneità del contribuente a corrispondere la prestazione coattivamente imposta.
A confronto a tale approccio interpretativo, l’art. 3 della L. 212/00 fissa alcuni principi fondamentali:
  1. Le disposizione tributarie non hanno effetto retroattivo
  2. Con riferimento ai tributi periodicile modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore.
  3. Non si possono prevedere adempimenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al 60esimo giorno dalla data di entrata in vigore.
  4. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.

Se quindi il legislatore prendesse a riferimento un presupposto d’imposta effettivamente espressivo di forza economica e quindi di capacità contributiva, ma lo si sottoponesse ad imposizione a distanza di tempo eccessiva rispetto al prodursi della capacità reddituale dello stesso, dovrebbe ritenersi spezzato il rapporto che deve sussistere tra imposizione e capacità contributiva.
Riguardo i prelievi anticipati d’imposta (ex. acconti IRPEF), essi rispondono all’esigenza di avvicinare il momento di produzione del reddito con il momento di pagamento della relativa imposta. A tal fine però si deve presumere che il reddito denunciato dal contribuente possa riprodursi almeno nella stessa misura.
Il prelievo anticipato non nega il principio di capacità contributiva sotto il profilo dell’attualità, se l’imposizione è sufficientemente vicina al prodursi del reddito, se è consentita al contribuente la prova contraria e/o comunque previsto un meccanismo finale di conguaglio rispetto al quantum d’imposta anticipato


3 commenti:

Anonimo ha detto...

l'articolo 53 della costituzione non da una nozione di capacità contributiva, si limita a citarla e basta.

Anonimo ha detto...

Complimenti!

Danilo ha detto...

Si, è vero che l'articolo 53 della costituzione si limita a citare il fatto che tutti devono concorrere alla spesa pubblica in ragione della propria capacità contributiva, infatti il problema va risolto con l'interpretazione. La mia interpretazione sancisce che la capacità contributiva indica l'effettiva soggettività del contribuente a far fronte al debito tributario, caratterizzato da indici (diretti ed indiretti) rilevanti la ricchezza.

Comunque, testo più che corretto. Complimenti al relatore.

Saluti, Danilo.