sabato 20 settembre 2008

Le convenzioni contro le doppie imposizioni

Le convenzioni sono delle fonti di diritto di matrice internazionalistica costituenti una species particolare delle convenzioni di diritto internazionale pubblico. La natura giuridica delle convenzioni internazionale ha un carattere misto : da un lato rappresentano un istituto di matrice privatistica simile a quello dei contratti e dall'altro sono considerati come atti giuridici di natura pubblica, disciplinando i raopporti tra gli stati, tanto che fanno parte delle fonti del diritto. Le convenzioni a differenza dei contratti, non sono espressione dell'autonomia privata, ma della sovranità degli Stati. I contratti privatistici e le convenzioni rispecchiano la comune matrice volontaristica, ma l'elemento che li discosta è il loro contenuto, il quale mentre per i primi i soggetti si fanno portatori di interessi diversi e contrapposti, le convenzioni internazionali sono portatrici di interessi comuni al fine della stipulazione dell'accordo.
Possiamo distinguere diverse tipologie di convenzioni internazionali :
Convenzioni per eliminare la doppia imposizione, che esprimono l'esigenza di delimitare la potestà impositiva dei singoli stati o meglio eliminare il fenomeno della doppia imposizione internazionale che può verificarsi a carico di uno stesso contribuente in relazione al medesimo reddito o cespite patrimoniale. La quasi totalità delle convenzioni hanno il carattere della bilateralità, mentre sono rare le convenzioni plurilaterali. Le convenzioni internazionali sono redatte sulla scorta del Modello di convenzione elaborato dall OECD.
Convenzioni bilaterali di scambio di informazioni e di assistenza fra le Amministrazioni finanziarie in tema di accertamento e di riscossione, mentre il primo tipo di convenzioni incidono sulla disciplina delle singole fattispecie, questa seconda tipologia è diretta a favorire la collaborazione tra gli organi statali per verifiche fiscali o l'acquisizione di informazioni in possesso dell'altro Stato relativo a soggetti o cose che si trovino sul territorio di tale Stato. Esse si propongono di risolvere il problema dei limiti della sovranità degli Stati in materia di accertamento e riscossione; anche se non sono ancora riuscite a risolvere il problema dei "paradisi fiscali".
Trattati di cooperazione commerciale, convenzioni stipulati dagli Stati per regolare le reciproche relazioni commerciali in sede internazionale dirette ad agevolare ove possibile le operazioni di imposrt-export e gli investimenti internazionali, mediante la soppressione di dazi doganali o altre forme di imposizione.
Trattati in materia doganale, con i quali sono stati istituiti zone di libero scambio, in qui i prodotti circolano senza essere gravati da dazi o altri diritti doganali.

Il procedimento di formazione delle convenzioni internazionali coincide con il normale procedimento di conclusione di tutti i trattati. Esso si articola in una prima fase di negoziazione della della convenzione da parte dei rappresentanti degli stati interessati, ad essa sussegue la formazione del testo finale, che è poi l'oggetto della convenzione bilaterale la quale dovrà essere autorizzata, in un'altra fase, alla ratifica (competenza del capo dello Stato). La quarta fase è quella della ratifica della convenzione, che consiste in un atto solenne di approvazione del testo della convenzione da parte dello Stato ratificante, dopodichè avverrà la vera e propria stipulazione della convenzione. Una volta stipulata la convenzione e la relativa legge di ratifica dovranno essere pubblicate nelle forme previste da ciascuno ordinamento giuridico.

Possono nascere delle controversie fra gli Stati a seguito della stipulazione delle convenzioni contro la doppia imposizione internazionale, ad esempio nel caso in cui un singolo contribuente, nonostante l'operatività della convenzione, sia rimasto assoggettato ad una doppia imposizione. LE convenzioni bilaterali, pertanto, prevedono come strumento di risoluzione il ricorso ad un'apposita procedura amichevole che può essere attivata anche dal contribuente. Il quale può rivolgersi all'autorità competente nel proprio Stato sottoponendo alla sua attenzione il caso concreto perchè possa adottare misure riparatorie. Lo Stato non offre al contribuente una garanzia di risoluzione, poiche la discrezionalità è rimessa agli stati contraenti.

Un'altra vcenda che può accadere è un'applicazione strumentale e distorta delle norme convenzionaliper effetto di operazioni economiche effettuate dai contribuenti allo scopo di usufruire di benefici fiscali. In tal caso si parla di abuso delle convenzioni contro la doppia imposizione internazionale o di treaty shopping, per alludere a tutte quelle operazioni che si concretizzano all'interno di uno dei paesi che ha stipulato la convenzione. Esse vengono definite conduit companies, soggetti terzi che risiedono in un paese non firmatario della convenzione al fine apparente di far beneficiare tali società dei vantaggi che derivano dalla convenzione ma con il fine reale di trasferire tali benefici alle stesse società in qualità di beneficiari effettivi dell'operazione. Possiamo sintetizzarlo sotto l'istituto dell'interposizione fittizia di persona, per far si che i vantaggi si producano sul soggetto interposto.
Gli strumenti per contrastare il treaty shopping , mediante apposite clausole inserite nelle convenzioni sono :
Il criterio del beneficiario effettivo, criterio più consueto nelle convenzioni contro le doppie imposizioni e consiste da parte dell'amministrazione finanziaria dello Stato in cui ha agito la conduit company nel disconoscere i vantaggi fiscali che derivano dall'applicazione abusiva della convenzione, quando viene accertato che essa non coincide con il beneficiario effettivo del reddito da essa prodotto.
Il criterio della limitazione dei benefici convenzionali, più utilizzata nelle convenzioni degli Usa,restringe il campo di applicazione della convenzione soltanto ai soggetti che siano in possesso di determinati requisiti. Nel caos di esito negativo si dichiarerà l'inapplicabilità della convenzione
e dei benefici che ne derivano.

Rule shopping, simile al treaty shopping, insieme di quelle operazioni anomale secondo la prassi comune commerciale ma legittime secondo la normativa fiscale dei singoli stati, utilizzate al fine di consentire l'applicazione di determinati regimi fiscali favorevoli.

1 commento:

as meninas ha detto...

Grazie per la visita Marco.
ritornare spesso.
Siamo spiacenti di un errore di lingua.
Bacio Naiana.