venerdì 26 settembre 2008

La riserva di legge

Ratio dell'art.23
L’art. 23 Cost. segna un’accentuazione del principio di legalità e della sua funzione garantistica rispetto al principio del consenso (all’autoimposizione) espresso nell’art. 30 dello Statuto Albertino.

Di contro, il principio della legalità fissato dall’art. 23 Cost. secondo cui nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge, contiene una funzione di garanzia e di tutela della libertà e proprietà dei cittadini e rappresenta altresì un limite alla produzione giuridica dell’attività statuale in campi essenziali come quello tributario.

Le prestazioni imposte
La sfera di applicazione (ambito oggettivo) della riserva di legge di cui all’art. 23 Cost. non si esaurisce nelle prestazioni tributarie (com’era previsto dallo Statuto Albertino), ma si estende a tutte le prestazioni imposte, ossia alle prestazioni coattive richieste, senza il concorso della volontà del privato. Tali prestazioni sono dovute in base alla legge, cioè per determinazione autoritativa della legge.

La nozione di prestazioni imposte riguarda non solo i tributi (in senso stretto) ma anche tutte quelle prestazioni che, pur operando in assetto, prevedono il depauperamento del privato attraverso una disciplina non commutativa bensì autoritativa.

Requisito comune di tutte le prestazioni imposte è la coattività, ossia la previsione di una disciplina autoritativa delle prestazioni che determina la decurtazione patrimoniale del privato. C’è coattività quando la disciplina delle prestazioni è determinata dalla legge.

Pertanto rientrano tra le prestazioni imposte di cui all’art. 23 Cost. oltre che le imposte, tasse, contributi e monopoli fiscali, le altre prestazioni che la Corte considera a carattere tributario come i canoni di abbonamento radiotelevisivo, i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, i sovracanoni da derivazioni idroelettriche.

L’art. 23 prevede sia le prestazioni patrimoniali, nelle quali rientrano quelle a carattere tributario, che quelle personali. Quest’ultime consistono in attività fisiche o intellettuali come il servizio militare, il gratuito patrocinio degli avvocati, le prestazioni dei periti dell’attività giudiziaria. Le prestazioni patrimoniali imposte, invece, si distinguono per la decurtazione o depauperamento del patrimonio del privato che coattivamente comportano (tributi in senso stretto).

Dottrina e corte costituzionale includono nella categoria in esame anche le sanzioni in quanto queste comportano un depauperamento coattivo del patrimonio del privato anche se presentano un’ulteriore garanzia sancita dall’art. 25 Cost.

Rientrano altresì tra le prestazioni imposte il gioco del lotto, lo sconto obbligatorio sui medicinali, i canoni telefonici, il prestito forzoso e le consegne esemplari d’obbligo e le biblioteche. Non rientrano invece, l’espropriazione per pubblica utilità per mancanza del requisito del depauperamento del patrimonio per via dell’indennizzo pagato.

Atti normativi

Tra gli atti normativi che si considerano legge ai sensi dell’art. 23 Cost., è concordemente ricompressa la legge ordinaria ossia quella in senso formale. Si intende per legge altresì il decreto legge ed il decreto legislativo aventi valore ed efficacia di legge formale

Il decreto legislativo (art. 76 Cost.) è l’atto normativo per eccellenza in materia tributaria atteso il forte tecnicismo della stessa. Il decreto legge (art. 77 Cost.) invece, previsto solo in casi di emergenza, è usato spesso per la sua tempestività nel procurare risorse finanziarie. Esso deve essere convertito in legge entro 60 gg dalle Camere; in mancanza perde efficacia ex tunc. Il legislatore ha in linea di principio vietato l’utilizzo del decreto legge in materia tributaria per l’istituzione di nuovi tributi.

Si considerano legge anche le leggi delle regioni di entrambe le forme statutarie e quelle delle province autonome (Trento e Bolzano). In ordine ai regolamenti della CEE vi potrebbero essere profili di conflittualità con l’art. 23 Cost. in quanto in esso non previsti. Ma a seguito della sentenza del 1984 si è affermato il principio della prevalenza del diritto comunitario su quello interno.



1 commento:

Anonimo ha detto...

una sentenza di condanna al pagamento di una somma o al risarcimento di un danno, non può essere considerata una prestazione patrimoniale imposta?