Il diritto tributario studia il sistema dei tributi. Esso può definirsi il complesso di norme e principi che attengono all’istituzione e attuazione dei tributi; la scienza delle finanze invece, studia le entrate e le uscite dello Stato dal punto di vista economico, quindi riguarda la gestione del patrimonio statale.
Il tributo consiste in un’entrata coattiva la cui obbligatorietà e imposta per legge con atto autoritativo, senza cioè che vi concorra la volontà dell’obbligato contribuente. Nell’ambito dei tributi noi distinguiamo l’imposta, la tassa e il contributo.
L’imposta è una prestazione finalizzata a soddisfare i servizi pubblici generali e indivisibili (difesa, ordine pubblico…), mentre la tassa consiste nella quota parte richiesta di costo di servizi particolari e divisibili (tasse scolastiche). Il contributo infine consiste in una prestazione patrimoniale derivante da un particolare vantaggio ottenuto da determinati contribuenti per il compimento di opere pubbliche destinate alla collettività.
Presupposto dell’imposta è un atto o un fatto posto in essere dal soggetto passivo senza alcun collegamento con una determinata attività o servizio dell’ente pubblico. La tassa, invece, che è sempre un’obbligazione imposta dalla legge, ha il suo presupposto in un atto o un’attività dell’ente pubblico nell’espletamento di un servizio pubblico di cui il soggetto passivo fluisce. Il contributo infine, ha come presupposto l’arricchimento o il vantaggio di determinati soggetti passivi di seguito all’esecuzione di un’opera pubblica destinata alla collettività.
In rapporto con altri diritti si ha: col diritto privato va rilevato che il presupposto di fatto dei vari tributi è di regola preso da istituti privatistici; col diritto pubblico si osserva che
Il processo tributario si svolge davanti la commissione tributaria secondo regole riprese dal diritto processuale civile. In riferimento al processo tributario penale, esso si svolge presso il tribunale secondo le regole proprie del codice processuale di rito.
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