venerdì 19 settembre 2008

Decreti legge e decreti legislativi

Le leggi ordinarie sono gli atti normativi emanati dal Parlamento e promulgati del Presidente delle repubblica ai sensi e secondo gli artt 71 e 74 della costituzione; per atti avente forza di legge si intendono invece i decreti legislativi e i decreti legge.
Per quanto riguarda i decreti legislativi è il Parlamento che delega il Governo ad emanare questi atti. Nel conferire la delega legislativa a favore del governo, il parlamento deve definirne l’oggetto e fissare il termine per il suo esercizio.
I decreti legge sono previsti invece dalla normativa costituzionale solo in casi di particolare necessità e urgenza. Si tratta di uno strumento normativo dalla provvisoria efficacia di legge, di competenza governativa, i quali devono essere presentati alla camere lo stesso giorno della loro emanazione al fine di essere convertiti in legge, eventualmente con le modifiche opportune.
Nel caso in cui non sia convertito entro 60 gg dalla sua emanazione, il decreto legge perde efficacia fin dall’origine, ma nel frattempo è vigente e svolge i suoi effetti sui rapporti giuridici in corso.
I decreti legge possono essere convertiti anche solo parzialmente e con modificazioni e hanno trovato in materia tributaria ampia applicazione, particolarmente per il fatto di porre in grado il Governo di intervenire in particolari situazioni e settori economici, con l’immediatezza necessaria per evitare operazioni discorsive o illecite da parte dei soggetti interessati, ma anche per far fronte a situazioni di emergenza

1 commento:

Dear Dear and Baby ha detto...

hi, thanks for your comment..^^
i try to view your blog, but i found that i couldn't understand your language..:P
any way, nice to meet you and all the best in every thing ^^