venerdì 19 settembre 2008

Classificazione e struttura dell'imposta

Classificazione - Le imposte sono distinte in imposte dirette e imposte indirette. Le prime colpiscono una manifestazione immediata (o diretta) della capacità contributiva, come il patrimonio (terreni e fabbricati) ed il possesso di un reddito.
La categoria delle imposte dirette statali viene a coincidere con quella delle imposte sui redditi (IRE imposta sul reddito, IRES imposta sul reddito della società) vanno distinte in imposte personali ed imposte reali. L’imposta personale per eccellenza è l’imposta sulle persone fisiche (IRPEF) in via di sostituzione con l’imposta sul reddito (IRE).
Le imposte indirette invece riguardano manifestazioni mediate della ricchezza. Esse pertanto colpiscono una manifestazione indiretta della ricchezza come il trasferimento e il consumo. Le imposte indirette si distinguono in imposte sui trasferimenti, imposte sugli affari e imposte sui consumi.
Nella determinazione dell’imposta reale si tiene conto di elementi che riguardano la produzione del reddito, come ITAP. L'IRES è un’imposta personale in quanto la tassabilità di una società o un ente nel territorio di uno Stato si basa sul criterio di residenza.
Possiamo enunciare un'ulteriore suddivisione impositiva : la distinzione tra imposte eriali e imposte locali che si basa sul soggetto attivo del tributo. Nelle prime infatti è soggetto attivo lo Stato, mentre nelle seconde è soggetto attivo un ente locale.
Di particolare rilievo è la distinzione tra imposte fisse, proporzionali e progressive. È imposta fissa quella determinata dalla legge nel suo preciso ammontare. L'imposta proporzionale si applica in misura percentuale e non cambia col variare della base imponibile. L’imposta progressiva è quella che varia in maniera crescente con l’aumentare della base imponibile. La progressività del prelievo è determinata con la previsione di aliquote crescenti con l’aumentare della base imponibile (es. IRPEF).


Struttura dell'imposta - L’imposta può definirsi come una quota parte (aliquota) di una somma determinata (imponibile) che un soggetto passivo (presupposto soggettivo) deve corrispondere ad un soggetto attivo (ente pubblico) al verificarsi dell’ipotesi prevista dalla legge (presupposto oggettivo) cui è collegato il tributo.
Elementi strutturali dell’imposta sono: l'elemento soggettivo (soggetto passivo) e l'elemento oggettivo fatto economico espressione di capacità contributiva), la base imponibile (ammontare determinato oggetto d’imposta) e l’aliquota.
In base al principio della legalità art. 23 Cost., l’imposta deve essere sufficientemente determinata dalla legge nei suoi elementi essenziali, mentre per gli altri elementi può rinviarsi al potere regolamentare dell’ente impositore.
I fatti economicamente rilevanti sotto il profilo della tassazione sono essenzialmente il patrimonio, il reddito, il trasferimento ed il consumo della ricchezza.
Il presupposto è l’elemento oggettivo della fattispecie, che differenzia l’imposta dalle altre prestazioni obbligatorie.
I soggetti passivi sono le persone fisiche, giuridiche, gli enti non riconosciuti, i sostituti e i responsabili d’imposta. Figure particolari di soggetti passivi non contribuenti sono il sostituto d’imposta e il responsabile d’imposta. Il sostituto può definirsi come il soggetto obbligato al pagamento di imposte in luogo d’altri; egli sopporta definitivamente il carico fiscale in quanto il sostituto ha l’obbligo di rivalsa nei suoi confronti.
Il responsabile d’imposta è invece il soggetto obbligato al pagamento insieme ad altri, per situazioni o fatti esclusivamente riferibili ad altri.

Nessun commento: