venerdì 26 settembre 2008

La capacità contributiva (2)

La capacità contributiva e il minimo vitale
Il principio di capacità contributiva attiene non solo alla forza o alla valenza economica espressa nel singolo tributo, ma anche riguardo l’attitudine soggettiva del singolo contribuente. Di qui la necessità di salvaguardare il c.d. minimo vitale che non può essere colpito da tassazione senza intaccare la stessa sopravvivenza del possessore.
Peraltro dal coordinato disposto di capacità contributiva di cui agli artt. 2, 3 e 36 Cost. deriva che non solo al cittadino deve essere assicurato il minimo vitale di sopravvivenza economica e altresì garantito un minimo di dignità e decoro personale e della famiglia nel contesto della società in cui vive e nel rispetto del principio della parità.
Ora nel nostro diritto positivo (TUIR) esiste una forma generalizzata di tutela delle manifestazioni minime di reddito delle varie categorie. Le deduzioni spettano secondo un calcolo che rapporta l’ammontare di 26.000 €, aumentato delle deduzioni e degli oneri deducibili e diminuito del reddito complessivo, con l’importo di 26.000 €. Se il predetto rapporto è > o = a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso è 0 o minore di 0, la deduzione non compete; negli altri casi, si computano le prime 4 cifre decimali.
26000 + DED + ONERI DEDUCIBILI – REDDITO COMPLESSIVO
26000

La capacità contributiva come non può colpire il minimo vitale, segue anche un limite massimo di tassazione (plurima) onde evitare l’esaurimento della stessa capacità. Nel caso di plurime tassazioni vi è un profilo di illegittimità sotto l’aspetto dell’uguaglianza (art. 3 Cost.), per cui essa può consentirsi solo se giustificata da maggiore capacità o forza economica e comunque sempre nel rispetto dell’economia privata e della libera iniziativa economica e professionale.

Principio di progressività
A norma dell’art. 53 Cost. il sistema tributario è improntato a criteri di progressività. Si tratta di un principio cui il sistema deve rifarsi. Tale principio ha un contenuto pragmatico e di mera direttiva per il legislatore e diversamente da quanto esposto nel primo comma, non esprime alcun carattere precettivo o cogente.Il nostro sistema accanto ai numerosi tributi proporzionali (IRES, IVA) presenta solo alcune imposte progressive (IRPEF).
Pertanto la sua portata direttiva può considerarsi sostanzialmente assorbita dal principio di capacità contributiva. Al riguardo, va precisato che la struttura complessiva del sistema è solo virtualmente progressiva atteso che alle imposte strutturalmente progressive si voglia attribuire un valore caratterizzante l’intero sistema. Sostanzialmente però il nostro sistema impositivo è complessivamente a carattere non progressivo, salvo l’IRPEF con le sue attuali aliquote del 23%, 33%, 39% e 43%. Si auspica un’attuazione di una riforma che preveda come esigenza primaria l’abbattimento della pressione fiscale e di quella dell’IRPEF come prevede la riforma fiscale con spostamento dell’asse del prelievo dalle imposte sui redditi a quelle indirette.

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