martedì 2 dicembre 2008

Imposta per la Pay Tv : raddoppio dell'aliquota o fine di un privilegio? Sky si ribella.


In questi giorni sta per essere varato il Piano Anticrisi dal Consiglio dei Ministri e uno di questi punti sta facendo particolare scalpore: si tratta dell'aumento dell'aliquota IVA dal 10% al 20% per le Tv a pagamento.
La maggior interessata in tale manovra finanziaria, anche perchè la maggior colpita, è Sky, il fornitore di maggiore rilevanza del servizio satelitare a pagamento, contando sul territorio nazionale oltre 4.600.000 spettatori. Con l'approvazione di tale manovra il Governo incrementerà le proprie entrate di ben 210 milioni di euro.
Ma ora cerchiamo di focalizzare la situazione che si sta creando da due punti di vista e non prendendo inutili prese di posizione.
Da una parte abbiamo l'impresa di maggior importanza nel campo della tv satellitare che solamente nell'ultimo anno ha dato lavoro a cinquecento italiani e che in un periodo di decrescita economica si vede raddopiare l'imposta sul valore aggiunto. Non può certamente restare inerte a tale proposta governativa quando si vede arrivare una stangata sui propri progetti.
Dall'altra abbiamo il Governo che non "raddoppia" un'aliquota ma semplicemente ritira quel privilegio concesso alle tv satellitari nel 1995, e confermato nel 1997, quando Sky (2003) ancora doveva muovere i suoi primi passi. Il privilegio di avere un'aliquota al 10% nessun paese l'aveva mai concessa in Europa, e in Italia il tutto era stato motivato da un incentivo allo sviluppo della Pay Tv, che semplicemente nel 2009 il Governo si sente il diritto di poter ritirare.
Questa situazione ci pone di fronte ad un bivio, che sorge natuaralmente nella mente umana, e che può essere esplificato attraverso due semplici parole: il conflitto d'interessi.
Ebbene si, la famglia del Cavaliere ha la proprietà di Mediaset, la quale non verrebbe afflitta da tale proprosta di legge poichè non si tratta di una Pay Tv vera e propria, cercherò di essere più chiaro. Gli introiti del canale digitale Mediaset derivano soprattutto dalle schede prepagate per la visione di canali sportivi, i quali non saranno toccati minimante dalla decisione governativa, certamente anche essa verrà colpita ma in maniera marginale poichè tale aliquota tasserà solamente alcuni canali a pagamento e, come afferma Berlusconi, successivamente verterà anche su un canale satellitare che Mediaset ha deciso di immettere sul mercato. Le casse dello Stato saranno incrementate soprattutto da Sky, il quale offre solamente canali satelittari in pay per view.
Oggettivamente mi sento di dire che non è del tutto sbagliato ritirare un privilegio che è stato fornito a Sky e che altre imprese sul territorio nazionale non hanno. Vedendolo dall'altro punto di vista, un raddoppio sull'imposizione per i canali sataellitari non è poi una manovra così sbagliata poichè si cercherà di tassare un "bene di lusso" per una più corretta ed equa redistribuzione del reddito. Ma a tutti credo venga il dubbio con un pizzico di malizia di pensare solo minimante che tale manovra sia stata incentivata dal Premier solamente per indebolire il colosso Sky come diretto concorrente di Mediaset, anche se da Berlusconi non viene definito come tale.
Credo che in un periodo di crisi lo scopo del Presidente del Consiglio non sia quello di aumentare la propria ricchezza ma quello di far confluire il paese in una condizione migliore e di stabilità.
La buona fede mi fa ben sperare.

mercoledì 8 ottobre 2008

Il crollo finanziario. Crisi apparente o reale?

Il periodo che stiamo attraversando non è certo dei migliori. Molti azzardano paragonare questi giorni che stiamo vivendo alle veri basi di una crisi simile a quella del ’29 ma tutto il mondo e i rappresentanti di ogni singolo paese sono ormai forti di una storia e di un’esperienza passata.

Ma cosa sta realmente accadendo?
Cercherò in poche parole di sintetizzare l’origine di questa diffusa crisi e il suo andamento, sulla base della spiegazione del Prof. Leon.
La diffusa crisi finanziaria si sta tramutando in una vera e propria crisi economica che può cambiare le sorti dell’intero pianeta. Definiamo crisi finanziaria un abbassamento del tasso di crescita del PIL, cosa che stava accadendo un po’ in tutta Europa, Stati Uniti e Cina negli ultimi anni. Un abbassamento del tasso di crescita ha comportato un rallentamento dell’economia ma pur sempre crescita. Con la crisi del mercato, originata dalle banche americane, comporta una diminuzione del denaro circolante, e pertanto le imprese non possono più continuare il loro andamento produttivo poiché non possono più investire quello che avevano pensato di investire. A tale ridimensionamento degli investimenti da parte delle imprese sussegue un periodo di diminuzione della produzione, degli acquisti e numerosi licenziamenti. D’altra parte le famiglie non consumano e non mettono più in circolazione le loro liquidità, facendo molta attenzione a spendere, cercando di risparmiare il più possibile e mantenendo nelle loro mani, quindi, più moneta possibile. Il tutto può essere sintetizzato in un rallentamento della velocità di circolazione della moneta, rallentamento della produzione e rallentamento del commercio; che posso sintetizzare in un’unica parola : recessione.
La crisi reale che stiamo vivendo è visibile in tutto il mondo con varia intensità. Certo il luogo d’origine della crollo è ben risaputo, ma l’Europa di certo non può assistere come spettatore passivo delle azioni americane. Il dollaro è lo strumento con cui vengono svolti tutti gli scambi internazionali e certamente un suo crollo avrebbe ripercussione su tutti i detentori della moneta verde. Questo per gli Stati Uniti ha un duplice aspetto : la forza americana deriva dalla moneta e pertanto nessun paese permetterebbe un crollo dell’economia statunitense poiché rivivrebbe tale crisi sulla propria pelle; d’altra parte la loro detenzione comporta un forte indebitamento estero negli Stati Uniti poiché la moneta è altrove, caratteristica peculiare della fragilità i tale sistema.
Nel momento in cui tutti i detentori di dollari decidessero di non far più affidamento su di essi e iniziassero a venderli, il dollaro precipiterebbe e le conseguenze di tale azione potrebbe distruggere l’intera economia mondiale. Questa conclusione catastrofica e solamente un’ipotesi molto remota poiché al crollo americano sarebbe connesso l’intero pianeta.
Per evitare di andare ancora più in basso c’è bisogno di cooperazione, innanzitutto da parte dei paesi europei che potrebbero sfruttare tale momento per imporre la loro stabilità a quella americana.

martedì 7 ottobre 2008

Il dolo specifico

Le fattispecie disciplinate dal D.Lgs. 74/00 sono connotate dal dolo specifico d’evasione o di conseguimento d’indebiti rimborsi d’imposta. Ai fini dell’esistenza del reato necessita la prova dell’elemento psicologo in parola, escludendosi un dolus in re ipsa.
L’elemento del dolo specifico, investendo le diverse fattispecie delittuose previste dal decreto, viene ad assumere una funzione unificante delle stesse, in linea con quanto già previsto nell’art. 4 legge 516/82.Lo si desume sia dall’art. 27 Cost., che esprime la necessità dell’identità tra autore del reato e soggetto passivo della sanzione, sia dall’ormai consolidata esigenza di subordinare l’esistenza dell’illecito ad un agere doloso o colposo, sia dal rilievo della personalità del reo per la determinazione di tipo e misura della sanzione. Il dolo specifico gioca dunque nel sistema penal-tributario un ruolo di garanzia, particolarmente nei confronti di coloro i quali siano interessati da procedimenti penali, verso i quali il giudice non potrà astenersi dal verificare l’effettività dell’intento evasivo.

Le soglie quantitative di punibilità

Alla volontà di limitare le ipotesi di perseguibilità penale è a sua volta legata la previsione di soglie quantitative di rilevanza del fatto, attraverso cui si amplia il novero delle violazioni riservate alle sanzioni amministrative e si limitano le incriminazioni a quelle sole omissioni od irregolarità capaci di tradursi in un danno significativamente apprezzabile per l’erario, evitando di pervenire a soluzioni eccessivamente rigorose che avrebbero portato a sanzionare fatti di scarso disvalore sociale.
La legge delega 205/99 prevedeva due soglie quantitative, che fossero superiori ad un determinato valore percentuale, dato dal rapporto tra i comportamenti positivi occultati e quelli dichiarati, o comunque ad un valore assoluto rapportato alla base imponibile non dichiarata. A questi limiti la citata legge, ne ha aggiunto un altro, ragguagliato all’entità dell’imposta evasa, per cui per accertare il superamento della soglia quantitativa, e quindi l’astratta rilevanza penale della condotta, non è più sufficiente verificare l’omessa indicazione d’elementi di facile accertamento, ma diviene necessaria la determinazione dell’imposta dovuta attraverso le complesse operazioni di calcolo previste dalle norme tributarie. Dal punto di vista processuale ciò determinerà l’esigenza per il giudice d’avvalersi di consulenze e perizie tecnico-contabili, le quali, oltre ad appesantire l’iter processuale, renderanno il processo penal-tributario particolarmente costoso.

Reati in materia d'IVA e d'iposta sui redditi

La legge 516/82 (manette agli evasori) si dimostrò alla prova dei fatti incapace di fronteggiare adeguatamente il fenomeno.
La dottrina ha evidenziato come l’eccessivo numero dei comportamenti penalmente rilevanti, la generica e incerta determinazione delle fattispecie sanzionatorie, la criminalizzazione di violazioni meramente formali, avessero nel loro insieme diminuito nel contribuente sia la percezione del disvalore dei comportamenti costituenti reato, sia il timore della sanzione. La mini riforma introdotta con la legge 154/91 costituì un tentativo di risolvere gli aspetti più controversi della legge 516/82, attraverso una riformulazione della gran parte della fattispecie di reato ed una riduzione di quelle connesse ad infrazioni contabili; anch’essa tuttavia non fu in grado di ottenere risultati di particolare rilievo. La legge 516/82 aveva determinato un’inflazione dei procedimenti innanzi al giudice penale, i quali era giocoforza cadessero in molti casi in prescrizione. Si arrivò all’esigenza di una radicale riforma della materia, formulata nel disegno di legge delega C1850 del 1996, col quale si attribuiva al Governo mandato per depenalizzare i reati minori. All’art. 6, lettera c), venne infatti prevista la sostituzione delle sanzioni penali previste dalla legge 516/82 con sanzioni amministrative, ad esclusione però dei delitti di frode fiscale di cui all’art. 4 della suddetta legge. Il Governo successivamente (dicembre 1997), per evitare che il progetto di riforma si limitasse a ridurre la fattispecie penali contemplate dalla legge 516/82 senza apportare un miglioramento all’azione di regressione e prevenzione dell’evasione, presentò al Senato il disegno di legge delega n. 2979 concernente la riforma dei reati in materia d’imposte dirette e sul valore aggiunto.
Il pletorico complesso di fattispecie criminose aveva determinato un’eccessiva proliferazione dei procedimenti penal-tributari, costringendo il legislatore a comminare per la maggior parte delle ipotesi pene particolarmente lievi, inidonee a costituire un valido deterrente per l’evasione, con ciò causando una sostanziale svalutazione dell’illecito tributario. Un sistema, inoltre, in cui l’attenzione fosse concentrata sulla dichiarazione annuale, momento nel quale si concretizza in capo al contribuente il presupposto obiettivo e definitivo dell’obbligazione e dell’evasione d’imposta, e nel quale l’introduzione di soglie di punibilità consentisse di limitare l’intervento penale ai soli illeciti economicamente significativi per deflazionare il numero dei procedimenti penali. In occasione del riesame (3 marzo 1999) presso il Senato del disegno di legge delega sulla depenalizzazione dei reati minori, furono a questi apportati alcuni emendamenti, con cui il titolo del disegno di legge divenne “Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale”, e s’introdusse l’art. 9, rubricato “Reati in materia d’imposte sui redditi e sul valore aggiunto”, nel quale si delegò il Governo ad emanare entro 8 mesi un decreto legislativo recante la disciplina dei nuovi reati tributari. L’articolo summenzionato riproponeva in sostanza i principi del precedente disegno di legge delega n. 2979, prevedendo inoltre l’introduzione di una normativa diretta a disciplinare i rapporti tra sistema penale e quello sanzionatorio amministrativo col quale s’intendeva escludere, in caso di convergenza sul medesimo fatto di norme repressive eterogenee, il cumulo tra le misure punitive dell’uno e dell’altro genus (principio di specialità).

La filosofia
Il nuovo sistema attuato con la legge delega 25 giugno 1999, n. 205 opera una completa inversione di rotta rispetto a quello delineato dalla legge 516/82 e successive modifiche, assumendo come obiettivo strategico la limitazione della repressione penale ai soli fatti direttamente connessi, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo, alla lesione degli interessi fiscali, rinunciando alla criminalizzazione delle violazioni meramente formali e preparatorie.
La concezione c.d. storica prevede dunque che il reato tributario si consuma quando il contribuente non adempie all’obbligo di contribuzione, evento che per la sua effettiva lesività (rilevanza o fraudolenza) merita la sanzione penale. Le eventuali infrazioni relative agli atti preparatori o preliminari a quest’epilogo, non avendo rilevanza penale, potranno pertanto essere assoggettate soltanto a sanzione amministrativa, semprechè l’ordinamento non punisca il tentativo (a questo proposito l’art. 6 D.Lgs. 74/00, espressamente esclude la punibilità a titolo di tentativo dei delitti previsti agli artt. 2, 3 e 4). La legge n. 80 del 2003 ha espressamente previsto che la sanzione fiscale penale andrà applicata “solo nei casi di frode e di effettivo e rilevante danno per l’erario”. Con il nuovo sistema si porterà lo strumento repressivo criminale a casi estremi in cui si evidenzino sia un palese intento di frodare il fisco, sia l’effetto di un danno di spessore: sarà cioè assegnato un ruolo di extrema ratio, sul presupposto che per le condotte minori sia sufficiente il sistema repressivo delle sanzioni amministrative. La scelta di ancorare la sanzione penale all’offesa degli interessi ha indotto il legislatore delegato a concentrare l’attenzione sulla dichiarazione annuale per le imposte sui redditi e sul valore aggiunto quale momento consumativi del reato, per cui le violazioni tributarie “preparatorie” come le omesse annotazioni in contabilità di corrispettivi, l’irregolare tenuta delle scritture contabili, rimangono prive di rilevanza penale ex se.
Non si hanno dunque più reati di pericolo a consumazione anticipata rispetto all’evasione e realizzabili in corso d’anno, ma delitti aventi per oggetto la dichiarazione annuale, momento conclusivo del rapporto periodico fra l’Amministrazione finanziaria ed il contribuente. Il ruolo centrale rivestito dalla dichiarazione annuale si ricava anche dalla lettura dell’art. 1, comma 1, lettera f), del decreto, nel quale si specifica che l’imposta evasa, cui fanno riferimento i successivi artt. 3 e 4, è la differenza fra quanto dovuto in astratto e quanto indicato nella dichiarazione, al netto di quanto versato dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, ritenuta, ecc…
Ne discende che colui il quale presenti una dichiarazione fedele, ma ometta in tutto o in parte il versamento del tributo, non potrebbe essere perseguito penalmente.



Le misure cautelari

La riforma non ha risparmiato la disciplina delle misure cautelari; l’ufficio con l’ente impositore date le valutazioni tratte dall’atto di irrogazione della sanzione o dal processo verbale di constatazione e dopo notifica, se ha timore di perdere la garanzia del proprio credito, con istanza motivata, può chiedere al presidente della commissione tributaria provinciale:

- L’iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido

- L’autorizzazione a procedere a mezzo di ufficiale giudiziario

- Il sequestro conservativo dei loro beni

Le misure cautelari sono:

  1. Per i profili soggettivi, richieste dall’ufficio o dall’ente titolari della potestà di accertamento
  2. Per i profili temporali, richieste dopo la notifica degli atti di contestazione, del provvedimento di irrogazione della sanzione, del processo verbale di constatazione (effettiva verifica della violazione)
  3. Per l’organo giudiziario competente, richieste al presidente della commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio o l’ente procedente
  4. Per l’oggetto della richiesta, richieste l’iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e l’autorizzazione a procedere a mezzo di ufficiale giudiziario.

L’istanza in primo luogo deve essere motivata e deve indicare:

- Il titolo in base al quale si procede

- La somma per la quale si richiede la misura cautelare

- La ragione che mette in dubbio la garanzia del credito

- La specifica misura cautelare

- L’individuazione dei beni per i quali si intende procedere

Le misure cautelari vengono applicate anche sui beni o sull’azienda dei soggetti obbligati in solido se richiesto dall’ufficio; i valori dei beni non debbono superare l’importo dovuto per il pagamento della sanzione. Solo nei casi di eccezionale urgenza o pericolo nel ritardo il presidente provvede con decreto motivato e comunque reclamabile entro trenta giorni al collegio.
Quando non ricorrono i casi di eccezionale urgenza o gravità il presidente fissa la trattazione dell’istanza per la prima camera di consiglio utile, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni prima.
Le parti interessate posso prestare garanzia mediante cauzione o fidejussione bancaria o assicurativa per evitare l’esecuzione delle misure cautelari, in modo tale che l’organo davanti al quale si procede possa non adottare o adottare in misura parziale l’ipoteca ed i sequestro conservativo. Se entro centoventi giorni non viene notificato l’atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni il provvedimento cautelare perde di efficacia (si intendono le istanze presentate sulla sola base della notificazione); in tale caso il presidente della commissione tributaria provinciale o il presidente del tribunale dispongono la cancellazione dell’ipoteca.
Espressamente previsto dalla legge è il caso di decadenza delle misure cautelari, il d.lgs 472/97 dispone che se a seguito della notifica il trasgressore o i soggetti obbligati in solido presentano deduzioni difensive l’ufficio deve provvedere l’atto di irrogazione entro centoventi giorni, pena la perdita di efficacia delle misure cautelari. La cessazione dell’efficacia delle misure cautelari avviene a seguito di sentenza favorevole al contribuente, cioè caso in cui sia stata emessa una sentenza che accoglie il ricorso o la domanda, dove il giudice ritiene infondata o illegittima la motivazione adottata; in questi termini la sentenza comporta la cancellazione dell’ipoteca. Nel caso la sentenza sia solo parzialmente favorevole il giudici ridurrà proporzionalmente l’entità dell’iscrizione o del sequestro. Se la sentenza è pronunciata dalla Corte di Cassazione a tal riguardo provvederà il giudice la cui sentenza è stata impugnata con giudizio di cassazione.
Vi è la possibilità di una sospensione dei rimborsi quando l’autore della violazione vanta un credito nei confronti dell’amministrazione finanziaria, la sospensione opera nei limiti della somma risultante dall’atto di contestazione, si ricorda che per gli uffici questo è un atto facoltativo.
Una volta che il provvedimento è definitivo l’ufficio o l’ente competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito, stabilendo il totale o parziale accoglimento del provvedimento dell’ente accertatore. Sia la compensazione che la sospensione devono essere notificate dal trasgressore e dai soggetti obbligati in solido, che possono sempre impugnare l’atto davanti alla commissione tributaria.

Tutela giurisdizionale, tutela amministrativa ed esecuzione delle sanzioni

Il legislatore disciplina l’applicazione di una sanzione in capo ad un soggetto che commette violazione così come la possibilità del soggetto di difendersi e replicare, ciò è necessario in un sistema punitivo articolato e complesso come nella riforma della sanzioni tributarie non penali.
Il ricorso contro il provvedimento davanti alle commissioni tributarie è proponibile entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento, sono impugnabili tutti gli atti di irrogazione e quindi quello di contestazione, di irrogazione contestuale e l’iscrizione a ruolo per i ritardati od omessi pagamenti. Il ricorso amministrativo o l’azione davanti all’autorità giudiziaria è ammessa anch’essa entro sessanta giorni, il soggetto che impugna l’atto può anche avvalersi dell’autorità giudiziaria ordinaria evitando il ricorso amministrativo.
La concorrenza di azioni amministrative e giurisdizionali può avvenire in presenza di una molteplicità di soggetti legittimati all’impugnazione del provvedimento.
L’esecuzione delle sanzioni in corso di giudizio è una novità introdotta sulle sanzioni tributarie non penali, il d.lgs 472/97 ha previsto una riscossione frazionata della sanzione irrogata, anche quando non è prevista la riscossione frazionata del tributo cui la violazione si riferisce, si procederà infatti alla riscossione a titolo provvisorio (due terzi dopo la sentenza della commissione provinciale che respinge il ricorso, per l’ammontare che risulta dalla sentenza di primo grado, per l’ammontare residuo determinato dalla sentenza della commissione tributaria regionale).
La sospensione dell’esecuzione delle sanzioni è compito delle commissioni tributarie regionali, questo a garanzia del contribuente. La sospensione deve essere concessa quando viene prestata adeguata garanzia anche a mezzo di fideiussione bancaria e assicurativa. Nel caso in cui non sussista la giurisdizione delle commissioni tributarie ed è stato proposto ricorso amministrativo vale ancora il principio della riscossione frazionata e quindi la riscossa provvisoria della sanzione per metà dell’ammontare dopo la decisione dell’organo al quale è stato proposto il ricorso. Se si ricorre all’autorità giudiziaria contro il provvedimento dell’organo amministrativo l’autorità può disporre la sospensione quando dall’esecuzione del provvedimento può derivare un danno grave o irreparabile; in caso di idonea garanzia è invece obbligata, a disporre la sospensione.
L’azione iniziata davanti all’autorità giudiziaria ordinaria comporta che la sanzione pecuniaria venga riscossa per intero o per il suo residuo ammontare dopo la sentenza di primo grado, salvo diverse disposizioni del giudice. Qualora dalla controversia risulti una somma corrisposta maggiore di quella dovuta l’ufficio provvederà al rimborso della differenza entro novanta giorni.
Ed infine la riscossione frazionata in pendenza di giudizio sia per le sanzioni che per i tributi, se prevista, fa sì che le sanzioni accessorie siano eseguibili solo se il provvedimento di irrogazione è divenuto definitivo.