tag:blogger.com,1999:blog-45340944945312755582024-03-13T22:13:41.130+01:00Marco EconomiaMarcohttp://www.blogger.com/profile/05393796491780443232noreply@blogger.comBlogger59125tag:blogger.com,1999:blog-4534094494531275558.post-27241399665071293562009-10-27T09:38:00.001+01:002009-10-27T09:38:47.383+01:00Divieto generale di discriminazione in base alla nazionalitàPrincipio generale di maggiore importanza è il principio generale di non discriminazione. (art 12 Tratt. UE). È una specificazione del principio di non discriminazione internazionale che assume connotati ulteriori all’interno del Trattato europeo. Esso si traduce in un divieto avente portata generale e assoluta per gli stati membri di introdurre con qualsiasi strumento una discriminazione fra soggetti giuridici fondato sulla nazionalità cioè sull’appartenenza ad uno stato piuttosto che ad un altro. Ma il suo ambito è da riferirne ad uno molto più ampio poiché le discriminazioni non possono essere effettuate anche attraverso altri elementi che nono giustificano ugualmente la disparità di trattamento. Tale divieto ha assunto una portata precettiva identica a quella del principio di uguaglianza giuridica stabilito da tutte le costituzioni nazionali anche in materia tributaria. L principio di non discriminazione è dotato di un’efficacia trasversale che si estende a tutti gli obiettivi comunitari, nel senso che qualsiasi disparità di trattamento realizzata dagli stati senza una valida giustificazione che ostacoli la realizzazione di un obiettivo comunitario ricade nell’orbita del divieto in esame. Gli elementi che devono essere vagliati per ritenere esistente una discriminazione vietata sono:<br />- considerare caso per caso la singola normativa statale nella sua applicazione e nei suoi effetti giuridici per stabilire le conseguenze che possono derivare dalla sua applicazione (giudizio preliminare di valutazione della fattispecie)<br />- considerare il tertium comparationis, ossia la fattispecie diversa da quella sospettata di essere discriminatoria, in relazione alla quale potrebbe configurarsi la discriminazione (giudizio di comparabilità della fattispecie) → si ricercano le ragioni che hanno spinto il legislatore a dettare una disciplina diversa per determinate fattispecie<br />in caso di esito positivo del giudizio di comparabilità occorre considerare la disparità di trattamento introdotta dal legislatore nazionale ostacoli un obiettivo comunitario. Si effettua un giudizio tra due normative configgenti: quella statale e comunitaria. (giudizio di comparabilità delle norme discriminanti con le norme comunitarie)<br />- L’ultima fase è volta ad accertare, una volta acclarata che la disparità di trattamento non è comparabile con il diritto comunitario, se ci possono essere delle valide e ragionevoli cause per differenziare il regime giuridico del legislatore statale (cause di giustificazione della disparità di trattamento) <br />Se in questa fase si riveli giustificata la disparità di trattamento può definirsi (non una discriminazione vietata) una disparità di trattamento non discriminatoria. Questa è un’applicazione particolare del principio di proporzionalità, in quanto se c’è una disparità di trattamento in ragione di particolare interessi dello stato che possono giustificare la disciplina normativa, l’interprete deve effettuare un giudizio di bilanciamento degli interessi contrapposti. In dottrina si parla anche di giudizio di ragionevolezza per esprimere l’ampia discrezionalità di cui gode l’interprete nella valutazione degli interessi contrapposti. <br />Si potrebbe affermare che a prevalere debba essere sempre l’interesse comunitario in virtù del principio generale del primato del diritto comunitario sul diritto statale ma non è così poiché si tratta di valutare se nel singolo caso concreto debba prevalere la realizzazione di un obiettivo comunitario ostacolato dalla discriminazione. <br />Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia le discriminazioni vietate sono anche quelle potenziali che potrebbero insorgere in futuro a causa dell’esistenza di una determinata normativa.Marcohttp://www.blogger.com/profile/05393796491780443232noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4534094494531275558.post-73980367611712046032009-10-27T09:37:00.000+01:002009-10-27T09:38:00.538+01:00Gli obiettivi generali dell'Unione EuropeaSono gli obiettivi istituzionali a cui si rivolge l’azione comunitaria. (art. 2, 3 e 4 del Trat. UE e nel Trattato di Maastricht del 1992). Gli obiettivi a cui è rivolta l’azione dell’ UE sono:<br />• Obiettivi economici generali, mercato comune ed unione economica e monetaria, sviluppo economico, contrastare la crescita dell’inflazione, favorire la concorrenza, convergenza dei sistemi economici e fissare un alto livello di occupazione in tutta l’unione. <br />• Obiettivi economici particolari, ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in tutte le materie di competenza concorrente o dettare norme comuni nelle materie di competenza esclusiva comunitaria (creare uno spazio comune di libero scambio eliminando dazi doganali e restrizioni o tasse. <br />• Obiettivi sociali, favorire un ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri nelle materie di competenza concorrente, favorire pari opportunità tra uomini e donne, favorire la coesione sociale e la solidarietà, migliorare il tenore di vita delle persone.<br />• Obiettivi di cooperazione, favorire la cooperazione degli stati membri con gli stati terzi in materia economica e commerciale, favorire l’associazione con i paesi d’oltremare, favorire la cooperazione tra gli stati membri in materia di politica estera, sicurezza interna e difesa e amministrazione della giustizia. <br />• Garanzia delle quattro libertà fondamentali<br />Garantire e favorire il rispetto all’interno del territorio della libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali sopprimendo tutti gli ostacoli e le misure discriminatorie.Marcohttp://www.blogger.com/profile/05393796491780443232noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4534094494531275558.post-50087736211439544782009-10-26T09:19:00.000+01:002009-10-26T09:20:19.114+01:00Il principio generale di proporzionalità (necessity clause)Strettamente connesso al precedente ma a differenza di esso ha una portata generale che abbraccia tutte le attribuzioni rientranti nella competenza degli organi comunitari e si basa sul concetto di necessarietà di raggiungere gli obiettivi comunitari. “l’Unione può intervenire ogni volta che lo ritenga necessario per raggiungere i propri obiettivi istituzionali”. Esso è relativo soprattutto alla forma giuridica che possono assumere di volta in volta gli interventi comunitari, e quindi i limiti formali prima di quelli sostanziali che i medesimi incontrano per la regolamentazione della singola fattispecie. Il contenuto del principio di proporzionalità → definito dalla Corte di Giustizia in diverse sue pronunce contenenti i caratteri fisiologici della nozione di necessarietà, la quale verifica va condotta caso per caso.Marcohttp://www.blogger.com/profile/05393796491780443232noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4534094494531275558.post-83975164743945739402009-10-26T09:18:00.002+01:002009-10-26T09:19:19.774+01:00Il principio generale di sussidiarietàIntrodotto con il Trattato di Maastricht. Con tale principio l’Unione europea può intervenire per disciplinare le materie che non rientrano nelle sue competenze esclusive (materie di competenza concorrente) nei casi in cui l’intervento degli Stati membri non risulti sufficiente al raggiungimento degli obiettivi comunitari fissati dal Trattato. Esso mette a disposizione degli Stati membri una sorta di norma in bianco idonea a legittimare gli interventi normativi comunitari in qualsiasi materia concorrente. Deve ritenersi escluso un intervento comunitario ogni volta un risultato efficace per la realizzazione degli obiettivi comunitari possa essere raggiunto anche tramite un intervento normativo degli stati membri.Marcohttp://www.blogger.com/profile/05393796491780443232noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4534094494531275558.post-29790698128396745432009-10-26T09:18:00.001+01:002009-10-26T09:18:34.262+01:00Il metodo generale del Global ApprochLe competenze comunitarie coprono ormai la quasi totalità delle materie tanto da far dubitare dell’esistenza di sfere di attribuzione spettante in via esclusiva agli stati. → Erosione della sovranità statale anche per le cinque materie costituenti le espressioni caratteristiche e irrinunciabili della sovranità statale (relazioni internazionali, difesa esterna, sicurezza interna, giustizia e tributi) l’Unione europea ha manifestato il suo interesse politico ed è entrata in tali materie con carattere sempre più invasivo. Le uniche materie che sono rimaste nelle competenze esclusive degli stati sono ancora le cinque materie caratteristiche della sovranità statale (organizzazione interna dei poteri dello Stato, pubblica amministrazione, diritto alla famiglia, diritti inviolabili dell’uomo stabiliti dalle convenzioni e dalle dichiarazioni internazionali).Marcohttp://www.blogger.com/profile/05393796491780443232noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4534094494531275558.post-77523373294353800412009-10-26T09:17:00.001+01:002009-10-26T09:17:32.190+01:00Il principio della separazione dei poteriLe attribuzioni devolute agli organi comunitari sia in materie esclusive che in quelle concorrenti sono ripartite tra i diversi organi comunitari in forza del principio di separazione dei poteri. Anche nel diritto comunitario esiste la tripartizione legislativo, amministrativo e giurisdizionale in cui si esprime il principio della sovranità. <br />La potestà legislativa → esercitata dal Consiglio (ma in alcuni casi può essere esercitata anche dalla Commissione o dal Parlamento) (coodecisione legislativa)<br />La potestà amministrativa → compete alla Commissione europea ma per alcune attribuzioni anche ai Comitati o Commissioni appositamente istituite. <br />La potestà giurisdizionale → o di controllo sull’operato degli altri organi è esercitata dalla Corte di Giustizia e dal Tribunale, ma per alcune attribuzioni anche dalla Corte dei Conti, dal Parlamento e perfino dalla Commissione.Marcohttp://www.blogger.com/profile/05393796491780443232noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4534094494531275558.post-61730961542609312472009-10-26T09:16:00.001+01:002009-10-26T09:16:44.800+01:00Il principio generale di attribuzioneLa devoluzione dei poteri autoritativi agli organi comunitari avviene per settore di attività (nei Trattati istitutivi sono elencate le materie in cui gli organi comunitari possono intervenire in via esclusiva e senza interferenze degli stati (c.d. materie di competenza esclusiva) o materie in cui la competenza degli organi comunitari concorre con quella degli Stati (c.d. Materie di competenza concorrente). → tali elencazioni devono ritenersi tassative (c.d. principio di tassatività delle attribuzioni) in modo tale da delimitare in modo certo la sfera di attribuzioni devoluta all’UE (c.d. principio di attribuzione). (art. 5 § 1 Trat. UE)<br />Tal testo del Trattato UE si può desumere il seguente scenario istituzionale:<br />• Le 3 funzioni fondamentali a cui si rivolge l’azione dell’Unione europea → attribuzioni comunitarie esercitate in via esclusiva dagli organi comunitari: <br />- assicurare il corretto funzionamento del mercato comune e in particolare dell’Unione economica e monetaria (UEM) esecutiva dal 1992 e rafforzata con l’introduzione dell’euro dal 1999; <br />- garantire nel mercato comune lo svolgimento delle relazioni economiche basate sulla libera e giusta concorrenza tra i diversi operatori economici (principio del libero mercato) e contrastare tutte le pratiche volte ad alterare la giusta concorrenza (pratiche abusive di concorrenza sleale)<br />- tutelare la libera circolazione e stabilimento nel territorio comunitario delle persone, merci, dei servizi e dei capitali (4 libertà fondamentali dell’Unione)<br />• ci sono dei settori strategici riservata alla competenza degli organi comunitari (agricoltura, trasporti, rete transazionale, politica commerciale, politica monetaria e valutaria, cooperazione commerciale con i paesi d’oltre mare.<br />• La maggior parte delle materie devolute all’UE rientrano solo in parte nelle attribuzioni degli organi comunitari poiché in tali materie la competenza dell’Unione concorre con quella degli Stati. (materie di competenza concorrente: politica economica, protezione dei consumatori, energia, turismo, lavoro, immigrazione, protezione civile, sanità, sviluppo…)<br />• Ci sono una serie di compiti devoluti agli organi comunitari che non sono attribuzioni istituzionali ma poteri di promozione alla cooperazione fra gli stati membri. E sono 4 settori di attività: promozione della politica estera comune degli stati membri verso stati terzi, difesa esterna dell’UE, promozione della cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni degli Stati membri.Marcohttp://www.blogger.com/profile/05393796491780443232noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4534094494531275558.post-36044543455065208152009-10-26T09:12:00.000+01:002009-10-26T09:15:07.736+01:00I principi generali del diritto tributario comunitario<meta equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CUsers%5CMarco%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:worddocument> <w:view>Normal</w:View> <w:zoom>0</w:Zoom> <w:hyphenationzone>14</w:HyphenationZone> <w:punctuationkerning/> <w:validateagainstschemas/> <w:saveifxmlinvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:ignoremixedcontent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:alwaysshowplaceholdertext>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:compatibility> <w:breakwrappedtables/> <w:snaptogridincell/> <w:wraptextwithpunct/> <w:useasianbreakrules/> <w:dontgrowautofit/> </w:Compatibility> <w:browserlevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:latentstyles deflockedstate="false" latentstylecount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 2.0cm 2.0cm 2.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabella normale"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">Il diritto tributario comunitario si ispira a diversi principi generali che ne costituiscono il nucleo fondamentale, desunti dall’impianto normativo del diritto comunitario. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">Mentre nel diritto tributario internazionale quelli che sono definiti “principi generali del diritto tributario internazionale” acquistano un’autonomia giuridica nel sistema delle fonti di tale branca del diritto, invece “i principi generali del diritto tributario comunitario” non sono un’autonoma fonte del diritto comunitario diversa dalle altre, ma essendo contenute nel Trattato UE acquistano la stessa efficacia del trattato istitutivo collocandosi al vertice delle fonti del diritto comunitario. (principi o norme di rango costituzionale). </p><div style="text-align: justify;"> </div><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">Struttura organizzativa dell’UE e delle attribuzioni funzionali degli organi comunitari → gli organi comunitari che potenzialmente possono intervenire in materia tributaria sono tre: il Consiglio, la Commissione e la Corte di Giustizia. Nessuno di essi ha potestà tributarie e neppure esistono organi istituzionali dell’UE in grado di esercitare poteri assimilabili a quelli degli stati membri. (se non in occasioni di conferenze internazionali). </p><div style="text-align: justify;"> </div><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">Poteri degli organi comunitari → semplici attribuzioni conferite all’organizzazione internazionale che essi rappresentano per volontà degli stati che vi aderiscono ed in funzione degli scopi perseguiti dall’organizzazione internazionale. (poteri derivanti o attribuiti per volontà degli stati).</p><div style="text-align: justify;"> </div><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">Devoluzione dei poteri autoritativi agli organi comunitari → corrispondente limitazione dei poteri sovrani degli stati (c.d. autolimitazione di sovranità) giustificata alla natura delle organizz internaz che non si pongono in contrasto con i fini istituzionali dei singoli stati. Tale autolimitazione di sovranità si estrinseca sia in comportamenti passivi degli stati che consentono il libero esercizio dei poteri devoluti agli organi comunitari (acquiescenza) e sia in comportamenti positivi degli stati finalizzati a dare attuazione agli obblighi comunitari o collaborazione in vista di obiettivi comunitari (cooperazione). La legittimazione dei poteri autoritativi riconosciuti agli organi dell’UE è relativa all’investitura manifestata dagli stati e non ci sarebbe bisogno di una investitura popolare se non fosse per la lontananza degli organi comunitari dalle singole collettività popolari (diffidenza del popolo verso l’esercizio dei poteri autoritativi da parte di organi scelti direttamente su base popolare). Per tale motivo anche l’ordinamento comunitario ha dovuto riconoscere il <b style="">principio generale di democraticità</b> come fondamento ultimo ed originario della propria legittimità→ esso trova espressione nell’elezione a suffragio universale dei componenti del Parlamento europeo, organo supremo dell’UE con potere amministrativo e normativo degli altri organi comunitari non eletti a suffragio universale ma designati dai Governi degli stati membri. </p><div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman";">I principi generali del diritto comunitario (anche tributario) possono essere distinti in due gruppi: il primo si compone dei principi generali che attengono alla dimensione organizzativo-funzionale dell’UE o alle ripartizioni delle attribuzioni devolute all’UE fra i suoi diversi organi istituzionali; il secondo gruppo si compone invece dei principi generali relativi alla dimensione sostanziale e contenutistica del diritto comunitario (obiettivi e finalità istituzionali al cui perseguimento si rivolge l’intera organizzazione comunitaria). </span></div>Marcohttp://www.blogger.com/profile/05393796491780443232noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4534094494531275558.post-41582183824323315702009-02-06T10:26:00.001+01:002009-02-06T10:27:47.037+01:00Analisi Econometrica sulle morti per tumoriI TUMORI<br /><br /><div align="justify">Il tumore o meno comunemente neoplasia (dal <a title="Lingua greca" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_greca">greco</a> neo, nuovo, e plasìa, formazione), o cancro se è maligno, appartiene ad una classe di malattie caratterizzate da una incontrollata <a title="Riproduzione" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Riproduzione">riproduzione</a> di alcune <a title="Cellula (biologia)" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Cellula_(biologia)">cellule</a> dell'organismo, che smettono di rispondere ai meccanismi fisiologici di controllo cellulare a seguito di danni al loro patrimonio genetico. Una cellula per diventare tumorale deve impazzire, cioè deve esserci un errore nel sistema che controlla la sua riproduzione. Tutte le cellule cancerose e <a title="Precancerosi" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Precancerosi">precancerose</a> presentano infatti alterazioni molto estese del loro assetto cromosomico (<a title="Cariotipo" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Cariotipo">cariotipo</a>): il numero di <a title="Cromosomi" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Cromosomi">cromosomi</a> presenti nel loro nucleo è alterato e i cromosomi stessi sono danneggiati, multipli o mancanti </div>Marcohttp://www.blogger.com/profile/05393796491780443232noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4534094494531275558.post-88172184610594182322009-02-06T10:25:00.001+01:002009-02-06T10:26:11.497+01:00Analisi Econometrica sulle morti per tumori (2)<div align="justify">LE FORME TUMORALI SUL TERRITORIO ITALIANO</div><div align="justify"> </div><div align="justify">Un’analisi effettuata dal giornale “L’Espresso” conferma la percezione comune: il continuo dilagare di leucemie e tumori sul territorio italiano. Negli ultimi venti anni le patologie tumorali sono cresciute del 40%. La stessa rivista afferma che “le cifre sono arrivate al livello da epidemia”: i tumori alla mammella sono aumentati del 27%, quelli al cervello del 10%, quelli al fegato del 20%. Dati impressionanti che non risparmiano i bambini, basti pensare che in Piemonte negli ultimi venti anni il tasso di incidenza dei tumori sui bambini è cresciuto del 1,3% all’anno. Ciononostante il cancro può colpire persone di ogni età, anche se da dati statistici affermano che le persone anziane sono colpite con maggiore frequenza, perché i danni genetici tendono ad accumularsi con il tempo. La crescita delle patologie è rilevata un po’ ovunque in Italia, poiché ancora non è stata riscontrata una reale e definita causa che è alla base dei dannosi effetti tumorali. Le zone più a rischio in Italia spesso corrispondono a zone adiacenti impianti industriali e nucleari oppure coincidono con le grandi zone metropolitane dove lo smog generato dal traffico automobilistico e dagli impianti di riscaldamento aumenta in particolar modo l'incidenza dei tumori al polmone. Chi vive in una città inquinata ha il 25% di rischio in più di contrarre questa forma tumorale. Ma la vita in campagna non sembra certamente salvare la popolazione dai rischi alla salute: l'inquinamento delle falde acquifere, lo smog trasportato dal vento e le discariche clandestine influiscono sul proliferare di tali malattie. Tra la popolazione sono le donne a perdere più punti in salute, a causa dei cambiamenti negli stili di vita; e sono proprio quest’ultimi che, secondo esperti, diversificano gli indici di mortalità per tumori anche tra il Nord e il Sud del paese.<br />Da ciò si evince che non c’è una definita causa del continuo proliferare delle forme tumorali in Italia, bensì si presenta come un mix di cause che crea non pochi danni sul territorio nazionale.<br />Per tale motivo ho deciso di effettuare un’analisi statistica che prendesse in considerazione il numero dei morti per tumori sul territorio italiano e paragonarlo con altri indici relativi a quelli che, secondo il mio avviso, possono sintetizzare in miglior modo le cause di tale fenomeno distruttivo.</div>Marcohttp://www.blogger.com/profile/05393796491780443232noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4534094494531275558.post-9578313482596869732009-02-06T10:21:00.002+01:002009-02-06T10:25:05.064+01:00Anlisi Econometrica sulle morti per tumore (3)<div align="justify">ANALISI DEI DATI</div><div align="justify"> </div><div align="justify">Tale lavoro si propone di analizzare la distribuzione della mortalità per tumore nelle regioni italiane per poi passare ad un’analisi più specifica per provincia. I dati relativi alla mortalità, alla popolazione e i dati relativi alle principali cause di morte sono stati ripresi dai database Istat online del 2003. Globalmente si nota una grande variabilità nella mortalità per tumori tra il Nord e il Sud del paese, che più dettagliatamente possiamo analizzare nei dati di ogni regione. Pertanto ho deciso di analizzare attraverso un’inferenza statistica quale potesse essere la causa di maggior rilievo che stesse alla base di una continua proliferazione tumorale. Di certo le cause non possono essere analizzate nella loro globalità poiché sarebbero talmente elevate le cause, note o meno, che potrebbero comportare la nascita di forme tumorali. Di conseguenza ho analizzato in prima istanza il numero di decessi sull’intero territorio nazionale, prima per regione, poi per provincia e successivamente ho analizzato tali dati comparandoli con le cause di maggior rilievo: reddito pro-capite, numerosità di individui anziani e posizionamento delle centrali nucleari.<br /><a name="_Toc220426697"></a><a name="_Toc220426666"></a><a name="_Toc220426604"></a><a name="_Toc220426487"></a><a name="_Toc220426424"></a><a name="_Toc220170476">3.1 La mortalità per tumore</a><br />La prima variabile che ho preso in considerazione, nonché quella attorno a cui si incentra l’analisi statistica è il numero di decessi per tumore. A tale scopo ho raccolto dei dati<a title="" style="mso-footnote-id: ftn1" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=4534094494531275558#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> riguardanti la popolazione residente e il numero dei decessi per tumore per ogni regione italiana e per paragonare i dati di ogni regione ho analizzato un coefficiente di mortalità per ogni diecimila abitanti: Morti per causa tumore/( Popolazione/10000). Si possono analizzare i dati ottenuti nella tabella seguente.<br /><a title="" style="mso-footnote-id: ftn1" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=4534094494531275558#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Fonte Istat: banca dati del 2003.</div>Da una breve analisi dei dati si evince che la media nazionale di decessi per tumore (46), calcolata sul numero di morti ogni diecimila abitanti, è superata di gran lunga in regioni che si trovano nel settentrione del nostro paese: Lombardia (50), Piemonte (53.7), Friuli Venezia Giulia (55.9), Emilia Romagna (55.4), Liguria (60.4), ecc...<br />Mentre nel meridione le stime relative alla mortalità sono notevolmente inferiori: Campania (37.9), Basilicata (36.6), Puglia (37.7), Sicilia (36.8), ecc…<br />Ciò avvalora la tesi iniziale e ci esorta a proseguire nell’analisi statistica in modo tale da far emergere le cause di queste anomalie geografiche.<br />In tale capitolo viene fatto riferimento ai dati regionali per rendere più evidente l’analisi dei valori. Successivamente, nel capitolo della regressione statistica, si prederanno in considerazione i dati su base provinciale, visionabili nelle tabelle riportate alla fine di tale lavoro, per rendere più precisa e specifica l’analisi statistica.<br /><br /><a name="_Toc220426698"></a><a name="_Toc220426667"></a><a name="_Toc220426605"></a><a name="_Toc220426488"></a><a name="_Toc220426425"></a><a name="_Toc220170477">3.2 Reddito pro-capite</a><br />La seconda variabile presa in considerazione è il reddito pro-capite per ogni regione italiana. La scelta di tale variabile deriva da un’analisi pubblicata dal Corriere della sera<a title="" style="mso-footnote-id: ftn1" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=4534094494531275558#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, secondo cui i morti per tumore sono maggiori in regioni e paesi sviluppati che nelle zone in via di sviluppo. Ciò deriva dalla conseguenza che l’elevato tenore di vita può comportare eccessi sia nell’alimentazione sia nell’abuso di qualsiasi altro tipo di bene: alcool, sigarette, beni di lusso nocivi alla salute, ecc… oltre alle strutture meno adatte alla diagnosi e cura delle forme tumorali.<br /><a title="" style="mso-footnote-id: ftn1" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=4534094494531275558#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Corriere della sera, 19 dicembre 2007.<br />Da una prima analisi si nota una certa analogia di dati tra il reddito delle regioni più sviluppate, poste nel Nord d’Italia, e il numero di decessi.<br />Come nel paragrafo precedente nel settentrione abbiamo un reddito medio che supera la media nazionale, pari a circa 19300€: Lombardia (22800), Trentino Alto Adige (26511), Veneto (22457), Friuli Venezia Giulia (22946), ecc… Mentre nel meridione i redditi sono di gran lunga inferiore: Puglia (13427), Calabria (12763), Sicilia (13647), Campania (13752), ecc…<br /><br /><a name="_Toc220426699"></a><a name="_Toc220426668"></a><a name="_Toc220426606"></a><a name="_Toc220426489"></a><a name="_Toc220426426"></a><a name="_Toc220170478">3.3 Numero di anziani</a> <br />Un’altra variabile presa in considerazione nell’analisi statistica è il numero di over-65 presenti all’interno del territorio preso in considerazione. Tale decisione deriva da una particolare propensione della popolazione anziana a contrarre malattie tumorali derivante dalle scarse difese immunitarie presenti nell’organismo e dall’accumularsi dei danni genetici con il passare degli anni.<br />Secondo un’analisi del Corriere della Sera fra gli anziani i tumori sono dieci volte più diffusi che nel resto della popolazione<a title="" style="mso-footnote-id: ftn1" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=4534094494531275558#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>. Pertanto come per la variabile della mortalità, ho considerato un indice oggettivo, indipendente dalla popolazione presente nella regione, cioè il numero di over-65 presenti ogni dieci mila abitanti: N. Over-65/(Popolazione/10000).<br /><a title="" style="mso-footnote-id: ftn1" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=4534094494531275558#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Corriere della Sera, 9 maggio 2006.<br /><br /><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimgppgAewiCP0P9ndy5_B1cVuiDfDgcpoANncKfwJFUvInv0lX7hgmZxiqiYnVQqIwnfvnk8HSqNM4p_-apA3qGkup67p1kd82gD8rJ5MUhdKbF9Mog-6cpXUuA3jmAZZcBKD2A9GlVgA/s1600-h/Senza-titolo-1.gif"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5299612468790135410" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 320px; CURSOR: hand; HEIGHT: 238px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimgppgAewiCP0P9ndy5_B1cVuiDfDgcpoANncKfwJFUvInv0lX7hgmZxiqiYnVQqIwnfvnk8HSqNM4p_-apA3qGkup67p1kd82gD8rJ5MUhdKbF9Mog-6cpXUuA3jmAZZcBKD2A9GlVgA/s320/Senza-titolo-1.gif" border="0" /></a> <div><a name="_Toc220170479">3.4 Radioattività</a><br />L’ultima variabile presa in analisi è la radioattività proveniente dalle scorie residue ancora presenti sul territorio nazionale derivante dalla produzione di energia nucleare.<br />Nonostante le centrali nucleari in Italia sono chiuse dal referendum del 1987, sono ancora presenti sul territorio nazionale 53 mila metri cubi di rifiuti nucleari, quanto un intero palazzo sessanta piani. In realtà le centrali, più che chiuse, sono in stato di “custodia protettiva passiva” preservando, ancora, al loro interno materiale radioattivo. Gli effetti delle radiazioni sulla materia vivente sono prodotti attraverso lo stesso meccanismo della ionizzazione per la materia inanimata. I danni più gravi si hanno quando le radiazioni ionizzanti colpiscono la molecola di DNA, presente nel nucleo di ogni cellula. L’entità dei danni dipende, in primo luogo, dalla dose di radiazione; in secondo luogo, dall’organo colpito, che può essere vitale o non vitale ed infine dal tipo di danno cellulare: una cellula colpita può essere distrutta completamente, oppure può essere alterata senza essere distrutta; in quest’ultimo caso c’è la possibilità che si attivi il processo di proliferazione anomala che sta all’origine della carcinogenesi o di qualsiasi altra forma tumorale.<br />Il capitolo successivo è dedicato interamente all’analisi nucleare poiché non è una variabili statisticamente oggettiva come le precedenti ma ha bisogno di alcune analisi matematiche per la sua considerazione.</div>Marcohttp://www.blogger.com/profile/05393796491780443232noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-4534094494531275558.post-11666433734476840512009-02-06T10:18:00.002+01:002009-02-06T10:20:57.855+01:00Analisi Econometrica sulle morti per tumore (4)IL NUCLEARE IN ITALIA<br /><br /><br /><div align="justify">Sul territorio nazionale sono presenti cinque centrali nucleari, otto depositi di scorie radioattive e sei reattori, ognuno dei quali contiene ancora al suo interno del materiale radioattivo poiché in Italia ancora non è stato trovato un sito dove stoccare le scorie.<br />Le centrali nucleari che sono presenti sul territorio nazionale sono:<br />§ Caorso, (10)<a title="" style="mso-footnote-id: ftn1" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=4534094494531275558#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> vicino Piacenza, la più grande d’Italia. Fu spenta con il referendum del 1987, al suo interno ospita ancora tutto il materiale radioattivo (1880 di rifiuti radioattivi e 187t di combustibile irraggiato);<br />§ Garigliano, (10) in provincia di Caserta, chiusa dal 1978 quando un guasto ad un generatore di vapore non ne ha permesso più la riapertura poiché non più economicamente conveniente. Parte delle scorie sono state trasferite in Inghilterra (alla quale l’Italia tuttora continua a pagare un affitto per il loro deposito), altre sono state seppellite sotto terra in buste di plastica inconsciamente durante gli anni sessanta, creando un danno irreparabile alla flora e alla fauna locale; le rimanenti sono ancora presenti all’interno della centrale (2500 di scorie radioattive);<br />§ Trino, (7) in provincia di Vercelli, che ha funzionato solamente per tredici anni e ferma i restanti anni per le manutenzioni straordinarie. Essa presenta al suo interno ancora tutto il suo cuore radioattivo (780 di scorie radioattive e 15t di combustibile irraggiato);<br />§ Latina, (7) nel Lazio, fu la prima ad entrare in funzione nel 1962, con un reattore basato su una tecnologia a gas grafite e alimentato con un combustibile a uranio naturale. Tuttora ospita al suo interno 90 di scorie radioattive.<br /><br />Nel restante territorio nazionale sono presenti depositi di scorie radioattive:<br />§ Saluggia, (7) in provincia di Vercelli;<br />§ Casaccia, (7) in provincia di Roma;<br />§ Guanzate, (5) in provincia di Como;<br />§ Udine, (5);<br />§ Forlì, (5);<br />§ Taranto, (5);<br />§ Termoli, (5) in provincia di Campobasso;<br />I prime due sono più critici dei restanti poiché contengono materiali radioattivi definiti di terza categoria, i più pericolosi da stoccare (necessitando centinaia di migliaia di anni); i restanti sono tutti depositi di seconda categoria, cioè generalmente di origine ospedaliera, meno pericolosi e con un tempo di decadenza radioattiva di poche centinaia di anni.<br /><br />E infine ci sono dei reattori nucleari destinati ad attività di ricerca militare e civile:<br />§ Legnaro, (6) in provincia di Padova;<br />§ Ispra, (7) provincia di Varese;<br />§ Voghera, (5) provincia di Pavia;<br />§ Montecuccolino, (6) in provincia di Bologna;<br />§ Pisa, (5);<br />§ Palermo (5). </div><br /><br /><br /><br /><br /><br /><p align="justify"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5299611588790714994" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 276px; CURSOR: hand; HEIGHT: 355px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiABOv2qjdsAlSxJDs-YBqbRNdD0lvtP_SwfQ1o_nsEL83uuL27Dw54tG3RbBmn-FkAZoYwPIIFJ__tXn1D9cXb6tDqakqI0xFhc-MLOFKz2f9n2BJqCMw3r3Zzi8HoXyZWfIQA1bvd5Lw/s320/Italia.gif" border="0" /></p><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><a title="" style="mso-footnote-id: ftn1" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=4534094494531275558#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Coefficiente di radioattività creato in base ai metri cubi di materiale radioattivo e combustibile irraggiato presente all’interno della centrale.Marcohttp://www.blogger.com/profile/05393796491780443232noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4534094494531275558.post-80901530873930316462009-02-06T10:16:00.000+01:002009-02-06T10:17:52.928+01:00Analisi Econometrica sulle morti per tumore (5)<div align="justify">In base al contenuto radioattivo di ogni centrale, deposito o reattore (metri cubi di materiale radioattivo e tonnellate di combustibile irraggiato) ho fissato un indice di radioattività, che sulla tavola ho indicato con “Rad”<a title="" style="mso-footnote-id: ftn1" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=4534094494531275558#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> ed ho elencato precedentemente tra parentesi accanto ad ogni sito nucleare. Attraverso tale indice e la distanza del sito radioattivo più vicino ho trovato il coefficiente di radioattività della provincia, indicato con “Coeff. R” secondo la seguente formula: Coeff. R = (1 - Dist.Cent. / 400) * Rad.<br />La distanza dal sito radioattivo ha come denominatore 400 km come massima distanza possibile sul territorio italiano, e come massima distanza in cui possono svanire gli effetti della radioattività.<br />Un esempio può rendere più comprensibile la formula citata: consideriamo per tale analisi la prima provincia in elenco, Agrigento. Essa ha una distanza minima di 49,5 Km dal sito radioattivo più vicino: il reattore di Palermo, che ha un indice di radioattività di 5. Con la formula sopracitata il Coefficiente di Radioattività sarà: (1-49.5/400)*5= 4.38. Ciò significa che, nonostante la provincia di Agrigento non presenti sul suo territorio alcun tipo di materiale derivante dalla fissione nucleare, è contaminata dalla presenza di un reattore distante circa 50 Km dai suoi confini. <br />Nel secondo set di dati, invece, ho riportato le centrali, depositi o reattori presenti in ogni provincia moltiplicandoli per il loro indice di radioattività in modo tale da avere il coefficiente di radioattività presente all’interno dell’intera provincia.<br />Attraverso quest’ultimo e il coefficiente di radioattività trovato precedentemente ho generato un coefficiente totale di radioattività presente in ogni provincia e relativo alla presenza o meno di depositi radioattivi all’interno del territorio considerato più un coefficiente di radioattività derivante dalla distanza con il sito radioattivo più vicino. (Vedi Tavola 6).<br />Cito un esempio in relazione alla provincia di Vercelli, la quale ospita sul proprio territorio la centrale nucleare di Trino e un deposito di scorie radioattive entrambi con indice di radioattività pari a 7, oltre ciò essa dista solamente 82 Km dal reattore di Voghera, in provincia di Pavia. Per tale provincia indicare solamente un indice era approssimativo, pertanto al valore di entrambi i siti è stato aggiunto un coefficiente di radioattività, trovato con la formula relativa alla distanza indicata precedentemente, pari a 3.97. In tal modo tale provincia presenta un coefficiente totale pari a 17.97. Analizzando i dati della mortalità in tale provincia ho constatato che il suo indice di mortalità per decessi tumorali è pari a 52.4, ben oltre la media nazionale di 46. I dati ci inducono a procedere con un’analisi di regressione per captare le reali cause della mortalità per tumore.<br /><a title="" style="mso-footnote-id: ftn1" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=4534094494531275558#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Vedi Tavola 4</div>Marcohttp://www.blogger.com/profile/05393796491780443232noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4534094494531275558.post-63456020796635093852009-02-06T10:07:00.006+01:002009-02-06T10:15:50.473+01:00Analisi Econometrica sulle morti per tumore (6)<div align="justify">REGRESSIONE STATISTICA<br /><br />L’obiettivo del presente lavoro è quello di sviluppare un modello econometrico che mi conduca a stimare la relazione intercorrente tra il numero di decessi per causa tumore, il reddito pro-capite, il numero di anziani e il dislocamento di materiale radioattivo sul territorio italiano. I dati che utilizzerò sono in parte riportati dalle banche dati Istat relative all’anno 2003 e in parte da me generati secondo una relazione riportata nel paragrafo precedente, sempre sulla base di dati statistici.<br />Il modello econometrico sviluppato è una regressione lineare multipla, la quale mi ha permesso di stimare l’effetto sulla variabile dipendente Y di un variazione di tre variabili indipendenti X1, X2 e X3 .<br /><br />Pertanto a tali variabili ho associato:<br />Y N° di decessi per causa tumore su diecimila abitanti [Morti]<br />X1 Reddito pro-capite [Reddito]<br />X2 N° di over-65 su diecimila abitanti [Anziani]<br />X3 Coefficiente totale di radioattività derivante dalla<br />presenza sul territorio di centrali, depositi o reattori<br />più l’indice di radioattività in base alla distanza [Coeff. Totale]<br /><br /><br />Per effettuare la stima OLS dei coefficienti B1,B2 ,B3 ,B4 , degli errori e della bontà della regressione mi sono servito del pacchetto Stata/SE 10.0.<br /><br /><br /></div><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPsLyfrgjtuOFr2bVGyxLxuSS8JlSa_I3rBDy0LDQXOu2j298bXei0PKFw8GaCK28Mw2hkYZijMIqHHReecfENMjaS-SpV4YA-z0olEDvFtcxLww4PcomFciDQRZpBHLWkzD_EEYhQmQo/s1600-h/Regprincipa.gif"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5299609836440768754" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 332px; CURSOR: hand; HEIGHT: 158px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPsLyfrgjtuOFr2bVGyxLxuSS8JlSa_I3rBDy0LDQXOu2j298bXei0PKFw8GaCK28Mw2hkYZijMIqHHReecfENMjaS-SpV4YA-z0olEDvFtcxLww4PcomFciDQRZpBHLWkzD_EEYhQmQo/s320/Regprincipa.gif" border="0" /></a><br /><div>Pertanto la funzione di regressione stimata sarà:<br /></div><div><br /></div><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5299609389988584130" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 313px; CURSOR: hand; HEIGHT: 57px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghkwY58MSythmej51rCwkwbBApJlMvULSyxlMYOelgT_0OnKdRDJhLIBqg73wXWa6Gi03Uwss3Rva2TG3SaZXEEwOPke-TdqjEmSG5cFbgwZXytTQ6kWRI3k7TjOjxAuxzmDVk3LiY9rM/s320/Formula.gif" border="0" /><br /><div align="justify">L’R2 di regressione indica la frazione della varianza campionaria di Y spiegata dai repressori Xi , variando tra zero e uno. Dall’analisi della regressione si evince che, avendo un R2=0.7187, le variabili indipendenti spiegano gran parte della variabilità della Y. Inoltre, le tre variabili indipendenti partecipano congiuntamente alla determinazione della variabile dipendente, cosa che possiamo notare dai coefficienti regressione.<br />Per una più attenta analisi consideriamo il test t per la verifica delle ipotesi; in tal modo il valore della statistica t ci permetterà di rifiutare o meno l’ipotesi nulla. Pertanto, nell’analisi della regressione notiamo che il valore più consistente del test t è associato al numero di anziani presenti nella zona considerata, riportando un valore pari a 11.22. Anche il reddito ci permetterà di rifiutare l’ipotesi nulla poiché la statistica t è pari a 4.58; la stessa cosa non vale per la presenza di materiale radioattivo sul territorio italiano, che con un valore di 1.11 ci porterebbe a non rifiutare l’ipotesi nulla ad un livello minimo di 1.96. Può essere d’aiuto scomporre gli effetti di tale regressione in differenti analisi regressive combinando le variabili osservate precedentemente</div>Marcohttp://www.blogger.com/profile/05393796491780443232noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4534094494531275558.post-5843263836544450672009-02-06T10:04:00.003+01:002009-02-06T10:06:56.222+01:00Analisi Econometrica sulle morti per tumore (7)<div align="justify">ALTRE REGRESSIONI<br /><br />Per avere una panoramica globale dell’effetto che hanno le variabili riportate sulla mortalità per causa tumore, ho ritenuto opportuno impostare varie regressioni statistiche, per poter osservare come al variare delle variabili cambia l’output della regressione. Quindi, oltre le variabili citate nel capitolo precedente ho inserito due nuove variabili: “distanza” e “centrali”. Non sono delle vere e proprie “nuove” variabili poiché da queste ultime è stata originata la variabile considerata nel capitolo precedente “Coeff. Totale”. Ho ritenuto opportuno, pertanto, considerare sia la variabile riassuntiva che le due originarie separatamente.<br />Nella seguente tabella sono state riportate le regressioni più significative per una maggior comprensione dell’output finale.<br /><br /><br /></div><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiM8I2-EoHrwYPi0ocqn1Gp6fzaZ94HJRhrxXpEzfdMRxY8qen1eEtfdKFxBeK0Mcj5PIvA1qUTmNeVNwPSFbn5esaEtq7ZWm9UgKkFYrzAPvWu890hQ48vznTIuTBKi-cunvdsx9b4yi8/s1600-h/Tabella+blog.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5299607862499268722" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 320px; CURSOR: hand; HEIGHT: 82px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiM8I2-EoHrwYPi0ocqn1Gp6fzaZ94HJRhrxXpEzfdMRxY8qen1eEtfdKFxBeK0Mcj5PIvA1qUTmNeVNwPSFbn5esaEtq7ZWm9UgKkFYrzAPvWu890hQ48vznTIuTBKi-cunvdsx9b4yi8/s320/Tabella+blog.jpg" border="0" /></a> <div align="justify"><a name="_Toc220170483">6.1 Prima regressione</a><br />Per la prima analisi ho considerato le due variabili principali degli effetti della radioattività per constatare come la presenza di centrali nucleari, depositi o reattori nella provincia e la distanza più vicina alla provincia adiacente possono influire sulla mortalità<a title="" style="mso-footnote-id: ftn1" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=4534094494531275558#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.<br />Da tale analisi si evince chiaramente, rilevando l’entità dell’ =0.1692, che tale variabili non spiegano bene la variabilità della variabile dipendente. Valutando i coefficienti della regressione certamente la distanza ha un segno negativo poiché essa è inversamente proporzionale all’impatto della radioattività sulla mortalità per tumore in quanto all’aumentare della distanza diminuisce l’effetto della radioattività sull’uomo.<br />La presenza delle centrali nella regione ha certamente una relazione con l’output ma non influisce in gran parte su di esso, lo dimostra la statistica t molto prossima allo zero.<br /><br /><a name="_Toc220426705"></a><a name="_Toc220426674"></a><a name="_Toc220426612"></a><a name="_Toc220426495"></a><a name="_Toc220426432"></a><a name="_Toc220170484">6.2 Seconda regressione</a><br />Nella seconda analisi ho utilizzato come variabile indipendente il coefficiente totale derivante dalle due variabili elencate precedentemente, per avere un effetto reale in ogni provincia, poiché considerare due variabili separatamente potrebbe essere riduttivo.<br />Dall’output di tale regressione si constata che l’effetto della presenza di materiale radioattivo sul territorio italiano non è particolarmente rilevante per la determinazione dell’effetto sulla variabile dipendente. Essa in effetti presenta un poco superiore a quello evidenziato precedentemente, non esplicitando, quindi, una particolare dipendenza con la mortalità. Tale analisi aveva lo scopo di verificare se la sintesi delle variabili precedenti in un’unica variabile poteva eliminare eventuali effetti discorsivi derivanti da un’analisi separata delle due. Ma si è potuto constatare non è questa la ragione che ci porta a non accettare, come particolarmente affidabili, tale variabili come esplicative della mortalità per tumore.<br /><br /><a name="_Toc220426706"></a><a name="_Toc220426675"></a><a name="_Toc220426613"></a><a name="_Toc220426496"></a><a name="_Toc220426433"></a><a name="_Toc220170485">6.3 Terza regressione</a><br />In tale analisi ho voluto analizzare, come nella principale regressione, tutte le variabili prese in considerazione, ma ho sostituito la variabile riassuntiva del coefficiente totale con le due generatrici, per verificare se la sintesi in un’unica variabile avesse creato delle distorsioni nell’output.<br />Dalla regressione non si evincono particolari differenze con la principale regressione, sinonimo di una buona sintesi in un’unica variabile ma anche di una non ottima dipendenza della variabile dipendente dalle due variabili (distanza e centrali). Analizzando la statistica t delle quattro variabili notiamo un leggero ridimensionamento per le variabili “reddito” e “anziani” a favore delle restanti variabili, ma certamente non così sostanziale da poter modificare il giudizio finale.<br /><br /><a name="_Toc220426707"></a><a name="_Toc220426676"></a><a name="_Toc220426614"></a><a name="_Toc220426497"></a><a name="_Toc220426434"></a><a name="_Toc220170486">6.4 Quarta regressione</a><br />In tale regressione ho ritenuto opportuno analizzare gli effetti della radioattività, calcolata con un unico coefficiente, con la variabile del reddito, per constatare ulteriori effetti dell’accostamento delle variabili prese in considerazione.<br />Da tale analisi si evince una dipendenza elevata dal reddito, evidenziando un valore della statistica t ben elevato. Contrariamente il valore della statistica t, per la variabile del coefficiente totale, ci porterebbe a non rifiutare un’ipotesi nulla.<br /><br /><a name="_Toc220426708"></a><a name="_Toc220426677"></a><a name="_Toc220426615"></a><a name="_Toc220426498"></a><a name="_Toc220426435"></a><a name="_Toc220170487">6.5 Quinta </a>regressione<br />Nell’ultima analisi ho considerato quanto può modificare l’output l’analisi del coefficiente totale accostato alla variabile “anziani”, quindi quanto la presenza della radioattività e del numero di anziani sul territorio italiano influenzano l’output della regressione.<br />Da tale regressione finale possiamo confermare le risultanze derivanti dalla prima regressione: certamente il coefficiente di radioattività in tale analisi ha il valore della statistica t più elevato ma certamente la stessa statistica per il numero di anziani ha molta più rilevanza. Tale analisi, dalla rilevanza dell’ , è certamente la più significativa dopo l’analisi principale. Pertanto tali variabili riescono a spiegare gran parte dell’output della regressione totale e evidenziando la relativa importanza che ha la presenza degli anziani in ogni provincia come determinante della mortalità per tumore.<br /><a name="_Toc220426709"></a><a name="_Toc220426678"></a><a name="_Toc220426616"></a><a name="_Toc220426499"></a><a name="_Toc220426436">6.5 Sintesi regressioni</a><br />Al termine di tale lavoro ho ritenuto opportuno sintetizzare i dati ottenuti nelle precedenti regressioni in un'unica tabella utilizzando, dopo ogni regressione, i seguenti comandi di Stata:<br />estimates store first<br />estimates store second<br />estimates store third<br />estimates store fourth<br />estimates store fifth<br /><br />ed infine racchiudendo i precedenti comandi in una tabella attraverso :<br />estimates table first second third fourth fifth<br /><br />La tabella così ricavata è osservabile alla fine di tale lavoro nell’appendice 2.<br /><a title="" style="mso-footnote-id: ftn1" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=4534094494531275558#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> I risultati della regressione, come per le successive, sono stati elencati e sintetizzati alla fine di tale lavoro nell’appendice 1.</div>Marcohttp://www.blogger.com/profile/05393796491780443232noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4534094494531275558.post-17879024396090062992009-02-06T10:02:00.000+01:002009-02-06T10:03:25.308+01:00Analisi Econometrica sulle morti per tumore (8)<div align="justify"><a name="_Toc220426710"></a><a name="_Toc220426679"></a><a name="_Toc220426617"></a><a name="_Toc220426500"></a><a name="_Toc220426437">CONCLUSIONI</a><br /><br />Dall’analisi effettuata si nota che le tre variabili (numero di anziani, reddito pro-capite e coefficiente di radioattività) concorrono congiuntamente all’esplicazione dell’output finale.<br />La variabile di maggior significatività è il numero di persone anziani presenti nella zona selezionata, confermando quando affermato nell’analisi pubblicata del Corriere della sera. L’anzianità comporta un’alta esposizione allo sviluppo delle malattie tumorali, poiché i danni genetici tendono a proliferare nel corso degli anni. Non resta trascurabile, d’altro canto, la considerazione del tenore di vita degli individui, essendo anch’essa una variabile influente nella considerazione dell’output finale. Tale risultato è generato dall’eccessivo utilizzo di beni alimentari, sigarette, alcool, ecc.. e dal proliferare delle zone industriali in province ad alta densità di popolazione, il cui reddito è sicuramente maggiore rispetto alle zone rurali.<br />Terza variabile considerata è il coefficiente di radioattività presente per ogni provincia presa in analisi. Analogicamente alle prime due variabili essa concorre alla determinazione dell’output, ma facilmente non rifiuteremo l’ipotesi nulla determinata dai test statistici su menzionati. La complessità della sua determinazione di certo non può essere d’aiuto, in quanto potrebbe essere distorta dal calcolo effettuato per la sua esplicazione, non essendo un dato oggettivamente osservabile. Inoltre l’output dell’ analisi di tale variabile potrebbe derivare da una moltitudine di variabili che solamente attraverso uno studio specifico si potrebbe considerare come certo. Basti pensare che la variabilità deriva da un mix di elementi ulteriori quali lo spostamento dei venti, l’emigrazione, la sicurezza di ogni sito radioattivo, lo smistamento delle scorie radioattive, ecc…<br />Lo studio specifico della variabile osservata, potrebbe essere oggetto di un successivo lavoro, che consideri nella sua determinazione ogni sua caratteristica peculiare.</div>Marcohttp://www.blogger.com/profile/05393796491780443232noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4534094494531275558.post-18623954209601205352009-02-06T09:55:00.008+01:002009-02-06T10:02:09.213+01:00Analisi Econometrica sulle morti per tumore (9)<div>APPENDICE 1 - REGRESSIONI STATA<br /><div><br /><div><br /><br /></div><br /><div align="center"><em>Prima regressione</em></div><div align="center"><em></em> </div><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5299606809739910002" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 320px; CURSOR: hand; HEIGHT: 121px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXxuADfAQdfY8YH5yfkjgsKOqJ8warD_V8T8Rl5kbskK455D8ODgykUV88cF1bCeodQjoMRus6XdGfJW6Ymt0XN3CozCF-v1bUov_0h0gL8k16wKTPJU9KwkfZL0IGoA7-ek1ZNESnM3c/s320/Prima+reg.jpg" border="0" /><br /><p></p><div><br /> </div><p align="center"><em>Seconda regressione</em></p><p><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5299605828306559794" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 320px; CURSOR: hand; HEIGHT: 118px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipHjtJ4SJdK1CZzWI-YvkEYn5mz1BoDwNCuNKf5j0_cbSZcNJpMe_TFINo6LUNwz80tpHpjo7rh5Vm6AvBXamAqwZOZRl7NbEqmuRZtXTBnVMhu1_YqtEhqKj9glkrkPVMZYin0YtW7Ys/s320/sec+reg.jpg" border="0" /></p><br /><br /><br /><br /><p align="center"><em>Terza regressione</em></p><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5299606117543662130" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 320px; CURSOR: hand; HEIGHT: 135px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDQJo8KmEaRya8MpiO2y9cn-oaQblHajfwi2QmeRht1DlssRofakdf7RFwnHVxAXSBmirWR33uIHb59eUUxd1rx8e2824d2BrWujGfGqh51XPynPJ_HknFLg6Zw9yXdh3E1L9E70Ux1XA/s320/Terza+reg.jpg" border="0" /></div><br /><br /><div><br /></div><br /><br /><div align="center"><em>Quarta regressione</em></div><p><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5299606313888435634" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 320px; CURSOR: hand; HEIGHT: 126px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3t-wCa0xCrt6dt2r5K067y_rva-0YNthQevDp2SWTYZhAPsSYfxd4iClGxBn24mdvV-mJrbNUWWtGoTg_W7o5QPety8hKvnoN9_MoCKi5_tWcM0H7OojnZK6Vqqs0x5LEqy4xg1wVg1Y/s320/Quarta+reg.jpg" border="0" /></p><br /><br /><p align="center"><em>Quinta regressione</em><em><br /></p></em><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5299606503508271122" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 320px; CURSOR: hand; HEIGHT: 123px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpBjo97-g0Ijb8VjUhl0tsOrqE_GFYEKKa_40VFqg5Urwu_cAOWBYZsBZzaDAn7XEAj1DMGxp8-dl0tHeNuXlmOqnGSK5lp4aKvzV7MUzP8mx6genJBWk7FESJfWu1la0wwxA-yCcgFNY/s320/Quinta+reg.jpg" border="0" /><br /><br /><div></div></div>Marcohttp://www.blogger.com/profile/05393796491780443232noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4534094494531275558.post-73383724389377674212009-02-06T09:51:00.005+01:002009-02-06T09:54:31.294+01:00Analisi Econometrica sulle morti per tumore (10)APPENDICE 2 - TABELLE PRECEDENTI REGRESSIONI<br /><div><br /></div><br /><div></div><br /><p><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5299604459580423378" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 412px; CURSOR: hand; HEIGHT: 146px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhait5jgq-ojyraw9WfMk_QoakweIiZPG_EjIuiMEdin9fYpiv43b3jwPNAJ3pNfRXI4GNRpfeapydFfGaMe8gGblARyBS5SuQK8tXlAoxLwdY9F0Cz7yRqsILosmXZQwKPSZ9QVVwAUr4/s320/Appendice+2+prima.jpg" border="0" /> </p><p><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5299604598513469794" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 374px; CURSOR: hand; HEIGHT: 140px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrz4dE2c3N0wLxXSv6IFyNnjSzLPPj8QCG62CVNGc-Vt5_rULGwIggw65EgXE57chjYx_XnR27mdsEcxdHuoULFEiKiOz7wA6969LXQkKZUoQuvaUUvwz8D5JfjBpMlc6GncGXXCtPQhY/s320/Appendice+2+seconda.jpg" border="0" /><br /></p><br /><div></div>Marcohttp://www.blogger.com/profile/05393796491780443232noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4534094494531275558.post-29174311938113794132008-12-02T00:16:00.004+01:002008-12-02T00:59:47.535+01:00Imposta per la Pay Tv : raddoppio dell'aliquota o fine di un privilegio? Sky si ribella.<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimvEQbsBmytgK_ga9hYdSvS-UoPVffbnZlP88GF64VpdWratdF_u_9DUYFZ0r4keMvn3ypLFoRLaQ3plwP8CkfOIqf-HepOi3FLx9lYL7HaaAkjlNfN5DMN69LKpebaB50uuQwPHvYxzE/s1600-h/sky01G.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 300px; height: 230px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimvEQbsBmytgK_ga9hYdSvS-UoPVffbnZlP88GF64VpdWratdF_u_9DUYFZ0r4keMvn3ypLFoRLaQ3plwP8CkfOIqf-HepOi3FLx9lYL7HaaAkjlNfN5DMN69LKpebaB50uuQwPHvYxzE/s320/sky01G.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5274975437574748034" border="0" /></a><br /><div style="text-align: justify;">In questi giorni sta per essere varato il Piano Anticrisi dal Consiglio dei Ministri e uno di questi punti sta facendo particolare scalpore: si tratta dell'aumento dell'aliquota IVA dal 10% al 20% per le Tv a pagamento.<br />La maggior interessata in tale manovra finanziaria, anche perchè la maggior colpita, è Sky, il fornitore di maggiore rilevanza del servizio satelitare a pagamento, contando sul territorio nazionale oltre 4.600.000 spettatori. Con l'approvazione di tale manovra il Governo incrementerà le proprie entrate di ben 210 milioni di euro.<br />Ma ora cerchiamo di focalizzare la situazione che si sta creando da due punti di vista e non prendendo inutili prese di posizione.<br />Da una parte abbiamo l'impresa di maggior importanza nel campo della tv satellitare che solamente nell'ultimo anno ha dato lavoro a cinquecento italiani e che in un periodo di decrescita economica si vede raddopiare l'imposta sul valore aggiunto. Non può certamente restare inerte a tale proposta governativa quando si vede arrivare una stangata sui propri progetti.<br />Dall'altra abbiamo il Governo che non "raddoppia" un'aliquota ma semplicemente ritira quel privilegio concesso alle tv satellitari nel 1995, e confermato nel 1997, quando Sky (2003) ancora doveva muovere i suoi primi passi. Il privilegio di avere un'aliquota al 10% nessun paese l'aveva mai concessa in Europa, e in Italia il tutto era stato motivato da un incentivo allo sviluppo della Pay Tv, che semplicemente nel 2009 il Governo si sente il diritto di poter ritirare.<br />Questa situazione ci pone di fronte ad un bivio, che sorge natuaralmente nella mente umana, e che può essere esplificato attraverso due semplici parole: il conflitto d'interessi.<br />Ebbene si, la famglia del Cavaliere ha la proprietà di Mediaset, la quale non verrebbe afflitta da tale proprosta di legge poichè non si tratta di una Pay Tv vera e propria, cercherò di essere più chiaro. Gli introiti del canale digitale Mediaset derivano soprattutto dalle schede prepagate per la visione di canali sportivi, i quali non saranno toccati minimante dalla decisione governativa, certamente anche essa verrà colpita ma in maniera marginale poichè tale aliquota tasserà solamente alcuni canali a pagamento e, come afferma Berlusconi, successivamente verterà anche su un canale satellitare che Mediaset ha deciso di immettere sul mercato. Le casse dello Stato saranno incrementate soprattutto da Sky, il quale offre solamente canali satelittari in pay per view.<br />Oggettivamente mi sento di dire che non è del tutto sbagliato ritirare un privilegio che è stato fornito a Sky e che altre imprese sul territorio nazionale non hanno. Vedendolo dall'altro punto di vista, un raddoppio sull'imposizione per i canali sataellitari non è poi una manovra così sbagliata poichè si cercherà di tassare un "bene di lusso" per una più corretta ed equa redistribuzione del reddito. Ma a tutti credo venga il dubbio con un pizzico di malizia di pensare solo minimante che tale manovra sia stata incentivata dal Premier solamente per indebolire il colosso Sky come diretto concorrente di Mediaset, anche se da Berlusconi non viene definito come tale.<br />Credo che in un periodo di crisi lo scopo del Presidente del Consiglio non sia quello di aumentare la propria ricchezza ma quello di far confluire il paese in una condizione migliore e di stabilità.<br />La buona fede mi fa ben sperare.<br /></div>Marcohttp://www.blogger.com/profile/05393796491780443232noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-4534094494531275558.post-83951041610944218572008-10-08T19:14:00.003+02:002008-10-08T19:20:35.855+02:00Il crollo finanziario. Crisi apparente o reale?<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYeYJsPsESdCSnabmvhUP4GNryHnieznuou4v8c29J7MK9DL_m9VGXA-NhqbgUcWlg1xEjnBw3T_9LML-DqntKvJYFS01W-M5eQHVoodYn_OZ6a4SaOMaj8r1rjttZLZ3Mmpf1j_A5Dbs/s1600-h/wall_street.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYeYJsPsESdCSnabmvhUP4GNryHnieznuou4v8c29J7MK9DL_m9VGXA-NhqbgUcWlg1xEjnBw3T_9LML-DqntKvJYFS01W-M5eQHVoodYn_OZ6a4SaOMaj8r1rjttZLZ3Mmpf1j_A5Dbs/s320/wall_street.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5254834097708445922" border="0" /></a>Il periodo che stiamo attraversando non è certo dei migliori. Molti azzardano paragonare questi giorni che stiamo vivendo alle veri basi di una crisi simile a quella del ’29 ma tutto il mondo e i rappresentanti di ogni singolo paese sono ormai forti di una storia e di un’esperienza passata.<br /><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal">Ma cosa sta realmente accadendo?<br />Cercherò in poche parole di sintetizzare l’origine di questa diffusa crisi e il suo andamento, sulla base della spiegazione del Prof. Leon. <span style=""></span><br />La diffusa crisi finanziaria si sta tramutando in una vera e propria crisi economica che può cambiare le sorti dell’intero pianeta. Definiamo crisi finanziaria un abbassamento del tasso di crescita del PIL, cosa che stava accadendo un po’ in tutta Europa, Stati Uniti e Cina negli ultimi anni. Un abbassamento del tasso di crescita ha comportato un rallentamento dell’economia ma pur sempre crescita. Con la crisi del mercato, originata dalle banche americane, comporta una diminuzione del denaro circolante, e pertanto le imprese non possono più continuare il loro andamento produttivo poiché non possono più investire quello che avevano pensato di investire. A tale ridimensionamento degli investimenti da parte delle imprese sussegue un periodo di diminuzione della produzione, degli acquisti e numerosi licenziamenti. D’altra parte le famiglie non consumano e non mettono più in circolazione le loro liquidità, facendo molta attenzione a spendere, cercando di risparmiare il più possibile e mantenendo nelle loro mani, quindi, più moneta possibile. Il tutto può essere sintetizzato in un rallentamento della velocità di circolazione della moneta, rallentamento della produzione e rallentamento del commercio; che posso sintetizzare in un’unica parola : recessione.<br />La crisi reale che stiamo vivendo è visibile in tutto il mondo con varia intensità. Certo il luogo d’origine della crollo è ben risaputo, ma l’Europa di certo non può assistere come spettatore passivo delle azioni americane. Il dollaro è lo strumento con cui vengono svolti tutti gli scambi internazionali e certamente un suo crollo avrebbe ripercussione su tutti i detentori della moneta verde. Questo per gli Stati Uniti ha un duplice aspetto : la forza americana deriva dalla moneta e pertanto nessun paese permetterebbe un crollo dell’economia statunitense poiché rivivrebbe tale crisi sulla propria pelle; d’altra parte la loro detenzione comporta un forte indebitamento estero negli Stati Uniti poiché la moneta è altrove, caratteristica peculiare della fragilità i tale sistema.<br />Nel momento in cui tutti i detentori di dollari decidessero di non far più affidamento su di essi e iniziassero a venderli, il dollaro precipiterebbe e le conseguenze di tale azione potrebbe distruggere l’intera economia mondiale. Questa conclusione catastrofica e solamente un’ipotesi molto remota poiché al crollo americano sarebbe connesso l’intero pianeta.<br />Per evitare di andare ancora più in basso c’è bisogno di cooperazione, innanzitutto da parte dei paesi europei che potrebbero sfruttare tale momento per imporre la loro stabilità a quella americana. <span style=""> </span><span style=""> </span><span style=""> </span></p>Marcohttp://www.blogger.com/profile/05393796491780443232noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-4534094494531275558.post-81812027059713899442008-10-07T22:38:00.001+02:002008-10-07T22:38:58.615+02:00Il dolo specifico<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">Le fattispecie disciplinate dal D.Lgs. 74/00 sono connotate dal dolo specifico d’evasione o di conseguimento d’indebiti rimborsi d’imposta. Ai fini dell’esistenza del reato necessita la prova dell’elemento psicologo in parola, escludendosi un dolus in re ipsa.<br />L’elemento del dolo specifico, investendo le diverse fattispecie delittuose previste dal decreto, viene ad assumere una funzione unificante delle stesse, in linea con quanto già previsto nell’art. 4 legge 516/82.Lo si desume sia dall’art. 27 Cost., che esprime la necessità dell’identità tra autore del reato e soggetto passivo della sanzione, sia dall’ormai consolidata esigenza di subordinare l’esistenza dell’illecito ad un agere doloso o colposo, sia dal rilievo della personalità del reo per la determinazione di tipo e misura della sanzione. Il dolo specifico gioca dunque nel sistema penal-tributario un ruolo di garanzia, particolarmente nei confronti di coloro i quali siano interessati da procedimenti penali, verso i quali il giudice non<span style=""> </span>potrà astenersi dal verificare l’effettività dell’intento evasivo.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><o:p> </o:p></span></p>Marcohttp://www.blogger.com/profile/05393796491780443232noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-4534094494531275558.post-36092754122994821152008-10-07T22:36:00.001+02:002008-10-07T22:38:11.068+02:00Le soglie quantitative di punibilità<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family:Arial;">Alla volontà di limitare le ipotesi di perseguibilità penale è a sua volta legata la previsione di soglie quantitative di rilevanza del fatto, attraverso cui si amplia il novero delle violazioni riservate alle sanzioni amministrative e si limitano le incriminazioni a quelle sole omissioni od irregolarità capaci di tradursi in un danno significativamente apprezzabile per l’erario, evitando di pervenire a soluzioni eccessivamente rigorose che avrebbero portato a sanzionare fatti di scarso disvalore sociale.<br />La legge delega 205/99 prevedeva due soglie quantitative, che fossero superiori ad un determinato valore percentuale, dato dal rapporto tra i comportamenti positivi occultati e quelli dichiarati, o comunque ad un valore assoluto rapportato alla base imponibile non dichiarata. A questi limiti la citata legge, ne ha aggiunto un altro, ragguagliato all’entità dell’imposta evasa, per cui per accertare il superamento della soglia quantitativa, e quindi l’astratta<span style=""> </span>rilevanza penale della condotta, non è più sufficiente verificare l’omessa indicazione d’elementi di facile accertamento, ma diviene necessaria la determinazione dell’imposta dovuta attraverso le complesse operazioni di calcolo previste dalle norme tributarie. Dal punto di vista processuale ciò determinerà l’esigenza per il giudice d’avvalersi di consulenze e perizie tecnico-contabili, le quali, oltre ad appesantire l’iter processuale, renderanno il processo penal-tributario particolarmente costoso.<o:p></o:p></span></p>Marcohttp://www.blogger.com/profile/05393796491780443232noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4534094494531275558.post-6011255289140930692008-10-07T22:32:00.002+02:002008-10-07T22:36:45.251+02:00Reati in materia d'IVA e d'iposta sui redditi<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">La legge 516/82 (manette agli evasori) si dimostrò alla prova dei fatti incapace di fronteggiare adeguatamente il fenomeno.<br />La dottrina ha evidenziato come l’eccessivo numero dei comportamenti penalmente rilevanti, la generica e incerta determinazione delle fattispecie sanzionatorie, la criminalizzazione di violazioni meramente formali, avessero nel loro insieme diminuito nel contribuente sia la percezione del disvalore dei comportamenti costituenti reato, sia il timore della sanzione. La mini riforma introdotta con la legge 154/91 costituì un tentativo di risolvere gli aspetti più controversi della legge 516/82, attraverso una riformulazione della gran parte della fattispecie di reato ed una riduzione di quelle connesse ad infrazioni contabili; anch’essa tuttavia non fu in grado di ottenere risultati di particolare rilievo. La legge 516/82 aveva determinato un’inflazione dei procedimenti innanzi al giudice penale, i quali era giocoforza cadessero in molti casi in prescrizione. Si arrivò all’esigenza di una radicale riforma della materia, formulata nel disegno di legge delega C1850 del 1996, col quale si attribuiva al Governo mandato per depenalizzare i reati minori. All’art. 6, lettera c), venne infatti prevista la sostituzione delle sanzioni penali previste dalla legge 516/82 con sanzioni amministrative, ad esclusione però dei delitti di frode fiscale di cui all’art. 4 della suddetta legge. Il Governo successivamente (dicembre 1997), per evitare che il progetto di riforma si limitasse a ridurre la fattispecie penali contemplate dalla legge 516/82 senza apportare un miglioramento all’azione di regressione e prevenzione dell’evasione, presentò al Senato il disegno di legge delega n. 2979 concernente la riforma dei reati in materia d’imposte dirette e sul valore aggiunto.<br />Il pletorico complesso di fattispecie criminose aveva determinato un’eccessiva proliferazione dei procedimenti penal-tributari, costringendo il legislatore a comminare per la maggior parte delle ipotesi pene particolarmente lievi, inidonee a costituire un valido deterrente per l’evasione, con ciò causando una sostanziale svalutazione dell’illecito tributario. Un sistema, inoltre, in cui l’attenzione fosse concentrata sulla dichiarazione annuale, momento nel quale si concretizza in capo al contribuente il presupposto obiettivo e definitivo dell’obbligazione e dell’evasione d’imposta, e nel quale l’introduzione di soglie di punibilità consentisse di limitare l’intervento penale ai soli illeciti economicamente significativi per deflazionare il numero dei procedimenti penali. In occasione del riesame (3 marzo 1999) presso il Senato del disegno di legge delega sulla depenalizzazione dei reati minori, furono a questi apportati alcuni emendamenti, con cui il titolo del disegno di legge divenne “Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale”, e s’introdusse l’art. 9, rubricato “Reati in materia d’imposte sui redditi e sul valore aggiunto”, nel quale si delegò il Governo ad emanare entro 8 mesi un decreto legislativo recante la disciplina dei nuovi reati tributari. L’articolo summenzionato riproponeva in sostanza i principi del precedente disegno di legge delega n. 2979, prevedendo inoltre l’introduzione di una normativa diretta a disciplinare i rapporti tra sistema penale e quello sanzionatorio amministrativo col quale s’intendeva escludere, in caso di convergenza sul medesimo fatto di norme repressive eterogenee, il cumulo tra le misure punitive dell’uno e dell’altro genus (principio di specialità).</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-style: italic;">La filosofia</span><br /><span style="font-family: Arial;">Il nuovo sistema attuato con la legge delega 25 giugno 1999, n. 205 opera una completa inversione di rotta rispetto a quello delineato dalla legge 516/82 e successive modifiche, assumendo come obiettivo strategico la limitazione della repressione penale ai soli fatti direttamente connessi, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo, alla lesione degli interessi fiscali, rinunciando alla criminalizzazione delle violazioni meramente formali e preparatorie.<br />La concezione c.d. storica prevede dunque che il reato tributario si consuma quando il contribuente non adempie all’obbligo di contribuzione, evento che per la sua effettiva lesività (rilevanza<span style=""> </span>o fraudolenza) merita la sanzione penale. Le eventuali infrazioni relative agli atti preparatori o preliminari a quest’epilogo, non avendo rilevanza penale, potranno pertanto essere assoggettate soltanto a sanzione amministrativa, semprechè l’ordinamento non punisca il tentativo (a questo proposito l’art. 6 D.Lgs. 74/00, espressamente esclude la punibilità a titolo di tentativo dei delitti previsti agli artt. 2, 3 e 4). La legge n. 80 del <st1:metricconverter productid="2003 ha" st="on">2003 ha</st1:metricconverter> espressamente previsto che la sanzione fiscale penale andrà applicata “solo nei casi di frode e di effettivo e rilevante danno per l’erario”. Con il nuovo sistema si porterà lo strumento repressivo criminale a casi estremi in cui si evidenzino sia un palese intento di frodare il fisco, sia l’effetto di un danno di spessore: sarà cioè assegnato un ruolo di extrema ratio, sul presupposto che per le condotte minori sia sufficiente il sistema repressivo delle sanzioni amministrative. La scelta di ancorare la sanzione penale all’offesa degli interessi ha indotto il legislatore delegato a concentrare l’attenzione sulla dichiarazione annuale per le imposte sui redditi e sul valore aggiunto quale momento consumativi del reato, per cui le violazioni tributarie “preparatorie” come le omesse annotazioni in contabilità di corrispettivi, l’irregolare tenuta delle scritture contabili, rimangono prive di rilevanza penale ex se.<br />Non si hanno dunque più reati di pericolo a consumazione anticipata rispetto all’evasione e realizzabili in corso d’anno, ma delitti aventi per oggetto la dichiarazione annuale, momento conclusivo del rapporto periodico fra l’Amministrazione finanziaria ed il contribuente. Il ruolo centrale rivestito dalla dichiarazione annuale si ricava anche dalla lettura dell’art. 1, comma 1, lettera f), del decreto, nel quale si specifica che l’imposta evasa, cui fanno riferimento i successivi artt. 3 e 4, è la differenza fra quanto dovuto in astratto e quanto indicato nella dichiarazione, al netto di quanto versato dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, ritenuta, ecc…<br />Ne discende che colui il quale presenti una dichiarazione fedele, ma ometta in tutto o in parte il versamento del tributo, non potrebbe essere perseguito penalmente.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br /><span style="font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-style: italic;"></span><br /><span style="font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>Marcohttp://www.blogger.com/profile/05393796491780443232noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4534094494531275558.post-9580009701363472852008-10-07T10:00:00.002+02:002008-10-07T10:02:25.111+02:00Le misure cautelari<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">La riforma non ha risparmiato la disciplina delle misure cautelari; l’ufficio con l’ente impositore date le valutazioni tratte dall’atto di irrogazione della sanzione o dal processo verbale di constatazione e dopo notifica, se ha timore di perdere la garanzia del proprio credito, con istanza motivata, può chiedere al presidente della commissione tributaria provinciale:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="">-<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span><!--[endif]--><span style="font-family: Arial;">L’iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="">-<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span><!--[endif]--><span style="font-family: Arial;">L’autorizzazione a procedere a mezzo di ufficiale giudiziario<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="">-<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span><!--[endif]--><span style="font-family: Arial;">Il sequestro conservativo dei loro beni<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">Le misure cautelari sono:<o:p></o:p></span></p> <ol style="margin-top: 0cm;" start="1" type="1"><li class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">Per i profili soggettivi, richieste dall’ufficio o dall’ente titolari della potestà di accertamento<o:p></o:p></span></li><li class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">Per i profili temporali, richieste dopo la notifica degli atti di contestazione, del provvedimento di irrogazione della sanzione, del processo verbale di constatazione (effettiva verifica della violazione) <o:p></o:p></span></li><li class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">Per l’organo giudiziario competente, richieste al presidente della commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio o l’ente procedente<o:p></o:p></span></li><li class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">Per l’oggetto della richiesta, richieste l’iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e l’autorizzazione a procedere a mezzo di ufficiale giudiziario.<o:p></o:p></span></li></ol> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">L’istanza in primo luogo deve essere motivata e deve indicare:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="">-<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span><!--[endif]--><span style="font-family: Arial;">Il titolo in base al quale si procede <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="">-<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span><!--[endif]--><span style="font-family: Arial;">La somma per la quale si richiede la misura cautelare<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="">-<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span><!--[endif]--><span style="font-family: Arial;">La ragione che mette in dubbio la garanzia del credito<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="">-<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span><!--[endif]--><span style="font-family: Arial;">La specifica misura cautelare<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="">-<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span><!--[endif]--><span style="font-family: Arial;">L’individuazione dei beni per i quali si intende procedere<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">Le misure cautelari vengono applicate anche sui beni o sull’azienda dei soggetti obbligati in solido se richiesto dall’ufficio; i valori dei beni non debbono superare l’importo dovuto per il pagamento della sanzione. Solo nei casi di eccezionale urgenza o pericolo nel ritardo il presidente provvede con decreto motivato e comunque reclamabile entro trenta giorni al collegio.<br />Quando non ricorrono i casi di eccezionale urgenza o gravità il presidente fissa la trattazione dell’istanza per la prima camera di consiglio utile, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni prima.<br />Le parti interessate posso prestare garanzia mediante cauzione<span style=""> </span>o fidejussione bancaria o assicurativa per evitare l’esecuzione delle misure cautelari, in modo tale che l’organo davanti al quale si procede possa non adottare o adottare in misura parziale l’ipoteca ed i sequestro conservativo. Se entro centoventi giorni non viene notificato l’atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni il provvedimento cautelare perde di efficacia (si intendono le istanze presentate sulla sola base della notificazione); in tale caso il presidente della commissione tributaria provinciale o il presidente del tribunale dispongono la cancellazione dell’ipoteca.<br />Espressamente previsto dalla legge è il caso di decadenza delle misure cautelari, il d.lgs 472/97 dispone che se a seguito della notifica il trasgressore o i soggetti obbligati in solido presentano deduzioni difensive l’ufficio deve provvedere l’atto di irrogazione entro centoventi giorni, pena la perdita di efficacia delle misure cautelari. La cessazione dell’efficacia delle misure cautelari avviene a seguito di sentenza favorevole al contribuente, cioè caso in cui sia stata emessa una sentenza che accoglie il ricorso o la domanda, dove il giudice ritiene infondata o illegittima la motivazione adottata; in questi termini la sentenza comporta la cancellazione dell’ipoteca. Nel caso la sentenza sia solo parzialmente favorevole il giudici ridurrà proporzionalmente l’entità dell’iscrizione o del sequestro. Se la sentenza è pronunciata dalla Corte di Cassazione a tal riguardo provvederà il giudice la cui sentenza è stata impugnata con giudizio di cassazione.<br />Vi è la possibilità di una sospensione dei rimborsi quando l’autore della violazione vanta un credito nei confronti dell’amministrazione finanziaria, la sospensione opera nei limiti della somma risultante dall’atto di contestazione, si ricorda che per gli uffici questo è un atto facoltativo.<br />Una volta che il provvedimento è definitivo l’ufficio o l’ente competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito, stabilendo il totale o parziale accoglimento del provvedimento dell’ente accertatore. Sia la compensazione che la sospensione devono essere notificate dal trasgressore e dai soggetti obbligati in solido, che possono sempre impugnare l’atto davanti alla commissione tributaria.<span style=""> </span><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style=""> </span><o:p></o:p></span></p>Marcohttp://www.blogger.com/profile/05393796491780443232noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4534094494531275558.post-14709578132578189092008-10-07T09:58:00.003+02:002008-10-07T09:59:50.361+02:00Tutela giurisdizionale, tutela amministrativa ed esecuzione delle sanzioni<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">Il legislatore disciplina l’applicazione di una sanzione in capo ad un soggetto che commette violazione così come la possibilità del soggetto di difendersi e replicare, ciò è necessario in un sistema punitivo articolato e complesso come nella riforma della sanzioni tributarie non penali.<br />Il ricorso contro il provvedimento davanti alle commissioni tributarie è proponibile entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento, sono impugnabili tutti gli atti di irrogazione e quindi quello di contestazione, di irrogazione contestuale e l’iscrizione a ruolo per i ritardati od omessi pagamenti. Il ricorso amministrativo o l’azione davanti all’autorità giudiziaria è ammessa anch’essa entro sessanta giorni, il soggetto che impugna l’atto può anche avvalersi dell’autorità giudiziaria ordinaria evitando il ricorso amministrativo.<br />La concorrenza di azioni amministrative e giurisdizionali può avvenire in presenza di una molteplicità di soggetti legittimati all’impugnazione del provvedimento.<br />L’esecuzione delle sanzioni in corso di giudizio è una novità introdotta sulle sanzioni tributarie non penali, il d.lgs 472/97 ha previsto una riscossione frazionata della sanzione irrogata, anche quando non è prevista la riscossione frazionata del tributo cui la violazione si riferisce, si procederà infatti alla riscossione a titolo provvisorio (due terzi dopo la sentenza della commissione provinciale che respinge il ricorso, per l’ammontare che risulta dalla sentenza di primo grado, per l’ammontare residuo determinato dalla sentenza della commissione tributaria regionale).<br />La sospensione dell’esecuzione delle sanzioni è compito delle commissioni tributarie regionali, questo a garanzia del contribuente. La sospensione deve essere concessa quando viene prestata adeguata garanzia anche a mezzo di fideiussione bancaria e assicurativa. Nel caso in cui non sussista la giurisdizione delle commissioni tributarie ed è stato proposto ricorso amministrativo vale ancora il principio della riscossione frazionata e quindi la riscossa provvisoria della sanzione per metà dell’ammontare dopo la decisione dell’organo al quale è stato proposto il ricorso. Se si ricorre all’autorità giudiziaria contro il provvedimento dell’organo amministrativo l’autorità può disporre la sospensione quando dall’esecuzione del provvedimento può derivare un danno grave o irreparabile; in caso di idonea garanzia è invece obbligata, a disporre la sospensione.<br />L’azione iniziata davanti all’autorità giudiziaria ordinaria comporta che la sanzione pecuniaria venga riscossa per intero o per il suo residuo ammontare dopo la sentenza di primo grado, salvo diverse disposizioni del giudice. Qualora dalla controversia risulti una somma corrisposta maggiore di quella dovuta l’ufficio provvederà al rimborso della differenza entro novanta giorni.<br />Ed infine la riscossione frazionata in pendenza di giudizio sia per le sanzioni che per i tributi, se prevista, fa sì che le sanzioni accessorie siano eseguibili solo se il provvedimento di irrogazione è divenuto definitivo.<span style=""> </span><o:p></o:p></span></p>Marcohttp://www.blogger.com/profile/05393796491780443232noreply@blogger.com0