lunedì 26 ottobre 2009

I principi generali del diritto tributario comunitario

Il diritto tributario comunitario si ispira a diversi principi generali che ne costituiscono il nucleo fondamentale, desunti dall’impianto normativo del diritto comunitario.

Mentre nel diritto tributario internazionale quelli che sono definiti “principi generali del diritto tributario internazionale” acquistano un’autonomia giuridica nel sistema delle fonti di tale branca del diritto, invece “i principi generali del diritto tributario comunitario” non sono un’autonoma fonte del diritto comunitario diversa dalle altre, ma essendo contenute nel Trattato UE acquistano la stessa efficacia del trattato istitutivo collocandosi al vertice delle fonti del diritto comunitario. (principi o norme di rango costituzionale).

Struttura organizzativa dell’UE e delle attribuzioni funzionali degli organi comunitari → gli organi comunitari che potenzialmente possono intervenire in materia tributaria sono tre: il Consiglio, la Commissione e la Corte di Giustizia. Nessuno di essi ha potestà tributarie e neppure esistono organi istituzionali dell’UE in grado di esercitare poteri assimilabili a quelli degli stati membri. (se non in occasioni di conferenze internazionali).

Poteri degli organi comunitari → semplici attribuzioni conferite all’organizzazione internazionale che essi rappresentano per volontà degli stati che vi aderiscono ed in funzione degli scopi perseguiti dall’organizzazione internazionale. (poteri derivanti o attribuiti per volontà degli stati).

Devoluzione dei poteri autoritativi agli organi comunitari → corrispondente limitazione dei poteri sovrani degli stati (c.d. autolimitazione di sovranità) giustificata alla natura delle organizz internaz che non si pongono in contrasto con i fini istituzionali dei singoli stati. Tale autolimitazione di sovranità si estrinseca sia in comportamenti passivi degli stati che consentono il libero esercizio dei poteri devoluti agli organi comunitari (acquiescenza) e sia in comportamenti positivi degli stati finalizzati a dare attuazione agli obblighi comunitari o collaborazione in vista di obiettivi comunitari (cooperazione). La legittimazione dei poteri autoritativi riconosciuti agli organi dell’UE è relativa all’investitura manifestata dagli stati e non ci sarebbe bisogno di una investitura popolare se non fosse per la lontananza degli organi comunitari dalle singole collettività popolari (diffidenza del popolo verso l’esercizio dei poteri autoritativi da parte di organi scelti direttamente su base popolare). Per tale motivo anche l’ordinamento comunitario ha dovuto riconoscere il principio generale di democraticità come fondamento ultimo ed originario della propria legittimità→ esso trova espressione nell’elezione a suffragio universale dei componenti del Parlamento europeo, organo supremo dell’UE con potere amministrativo e normativo degli altri organi comunitari non eletti a suffragio universale ma designati dai Governi degli stati membri.

I principi generali del diritto comunitario (anche tributario) possono essere distinti in due gruppi: il primo si compone dei principi generali che attengono alla dimensione organizzativo-funzionale dell’UE o alle ripartizioni delle attribuzioni devolute all’UE fra i suoi diversi organi istituzionali; il secondo gruppo si compone invece dei principi generali relativi alla dimensione sostanziale e contenutistica del diritto comunitario (obiettivi e finalità istituzionali al cui perseguimento si rivolge l’intera organizzazione comunitaria).

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