martedì 7 ottobre 2008

Le soglie quantitative di punibilità

Alla volontà di limitare le ipotesi di perseguibilità penale è a sua volta legata la previsione di soglie quantitative di rilevanza del fatto, attraverso cui si amplia il novero delle violazioni riservate alle sanzioni amministrative e si limitano le incriminazioni a quelle sole omissioni od irregolarità capaci di tradursi in un danno significativamente apprezzabile per l’erario, evitando di pervenire a soluzioni eccessivamente rigorose che avrebbero portato a sanzionare fatti di scarso disvalore sociale.
La legge delega 205/99 prevedeva due soglie quantitative, che fossero superiori ad un determinato valore percentuale, dato dal rapporto tra i comportamenti positivi occultati e quelli dichiarati, o comunque ad un valore assoluto rapportato alla base imponibile non dichiarata. A questi limiti la citata legge, ne ha aggiunto un altro, ragguagliato all’entità dell’imposta evasa, per cui per accertare il superamento della soglia quantitativa, e quindi l’astratta rilevanza penale della condotta, non è più sufficiente verificare l’omessa indicazione d’elementi di facile accertamento, ma diviene necessaria la determinazione dell’imposta dovuta attraverso le complesse operazioni di calcolo previste dalle norme tributarie. Dal punto di vista processuale ciò determinerà l’esigenza per il giudice d’avvalersi di consulenze e perizie tecnico-contabili, le quali, oltre ad appesantire l’iter processuale, renderanno il processo penal-tributario particolarmente costoso.

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